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ACCONTO

E’ l’importo che il contribuente è tenuto a versare, usualmente in due rate (la prima nel mese di giugno e la seconda nel mese di novembre), come anticipo delle imposte dovute per l'anno in corso. Tale importo è stabilito in una percentuale da applicarsi all’imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo precedente.

 

ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

E’ dovuto nella misura del 30%, calcolato sull’addizionale dovuta sull’imponibile dell’anno precedente in base alle aliquote stabilite dal Comune

 

ACCONTO IRPEF
E’ l’importo che il contribuente è tenuto a versare come anticipo dell’imposta sui redditi dovuta per l’anno in corso.

L’acconto è dovuto se l’imposta calcolata con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente è inferiore o uguale a euro 51,65.

Se l’imposta è superiore a euro 51,65, è dovuto un acconto nella misura del 99% del suo ammontare.

In questo caso, il contribuente deve provvedere al versamento della somma dovuta:

in unica soluzione (entro il mese di novembre) se l’importo dovuto è inferiore a euro 257,52;

in due rate:

il 40 % entro il termine previsto per il saldo dell’imposta relativa all’anno precedente;

il 60% da versare entro il 30 novembre, se l’importo dovuto è pari o superiore a euro 257,52.

Il contribuente che prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione può determinare l’acconto sulla base dell’imposta prevista.

 

ADDIZIONALI ALL’IRPEF
Si determinano applicando un’aliquota fissa al reddito Irpef.

Si distinguono in: Addizionale Regionale e Addizionale Comunale.

L’Addizionale regionale è destinata alla Regione mentre l’Addizionale comunale al comune di domicilio fiscale del contribuente.

I lavoratori dipendenti, i soggetti a loro assimilati ed i pensionati versano le addizionali attraverso il prelievo fiscale effettuato dai sostituti d'imposta al momento della erogazione degli emolumenti; gli altri contribuenti devono, in occasione della dichiarazione dei redditi, calcolare e versare le addizionali.

Le aliquote relative alle addizionali regionale e comunale possono variare di anno in anno, per cui è necessario, consultare i relativi siti, al fine di conoscere la corretta aliquota da applicare.

 

ALIQUOTA
Percentuale da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta. L'aliquota indica la misura del prelievo fiscale e può essere fissa (come, per esempio, per l’Ires) ovvero più o meno crescente con l’aumentare della base imponibile. In questo caso si dice progressiva (es., le aliquote Irpef).

 

ALIQUOTA MARGINALE
Percentuale di imposta applicata alla porzione di reddito ricadente nell’ultimo scaglione.

 

ALIQUOTA MEDIA
Rapporto tra l’ammontare complessivo dell’imposta e il reddito imponibile.

 

ASSISTENZA FISCALE

Introdotta allo scopo di semplificare la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei lavoratori dipendenti, assimilati e dei pensionati. Questi contribuenti, utilizzando un apposito modello (mod. 730) possono presentare la dichiarazione direttamente al proprio datore di lavoro o Ente pensionistico oppure ai Centri di assistenza fiscale (Caf). Il modello 730 consente di ottenere eventuali rimborsi direttamente dal sostituto d’imposta al momento della corresponsione degli emolumenti entro il mese di luglio o agosto successivo alla data di presentazione della dichiarazione.

 

CAPITAL GAIN

Guadagno (gain) conseguente alla cessione di partecipazioni societarie, o alla vendita di titoli e diritti a questi riconducibili (warrants, obbligazioni convertibili, options, operazioni a premio ecc.), ad un prezzo superiore a quello di acquisto.

 

COMPENSAZIONI

Le imposte risultanti a credito possono essere utilizzate per pagare ulteriori imposte anche di natura diversa.

Perché i crediti siano fruibili quali compensazioni, essi devono essere dichiarati nell’apposito modello (Quadro RX di Unico) della dichiarazione dei redditi. I crediti dichiarati da compensare possono essere utilizzati dalla scadenza naturale delle imposte (16 giugno) e fino al 30 aprile dell’anno successivo.

I crediti non utilizzati alla data del 30 aprile dovranno essere portati nella dichiarazione dell’anno successivo e potranno poi essere utilizzati dal 16 giugno.

Le compensazioni (importi a credito) vengono effettuate indicandole nel modello di versamento F24 nella sezione crediti e riportandole in diminuzione dell’imposta da versare.

 

CONGUAGLIO
Determinazione definitiva delle imposte dovute in un dato anno al fine di regolare le differenze a debito o a credito.

Il conguaglio si determina con la compilazione della dichiarazione dei redditi, se dovuta.

In caso di lavoro dipendente, assimilato o di pensione è determinato dal sostituto d'imposta – tenuto, entro il mese di febbraio, ad effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e le imposte dovute sugli emolumenti corrisposti nell'anno precedente.

 

CREDITO DA DICHIARAZIONE

Eccedenza tra l’imposta dovuta per il periodo d’imposta e quanto è stato già pagato sotto forma di ritenute ed acconti.

Il credito da dichiarazione risulta anche quando, pur non essendovi eccedenza di imposta pagata, siano presenti spese ammesse in deduzione o in detrazione che determinano un imposta in misura inferiore da quella calcolata.

I crediti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, che il contribuente non ha scelto di utilizzare in compensazione o di riportare all’anno successivo, sono rimborsati dagli Uffici in base a procedure automatizzate:

fino a 1.549,37 euro comprensivi di interessi, erogati dagli uffici postali previa comunicazione di riscossione inviata al contribuente

da 1.549,37 euro a 51.645,69, liquidati mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente indicato dal contribuente a seguito di invito. Il conto corrente deve essere comunicato con invio telematico oppure con la consegna del modello all’Agenzia delle Entrate. Nel caso di omessa comunicazione, il rimborso viene effettuato con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia

superiori a 51.645,69 euro comprensivi di interessi, ed i rimborsi di soli interessi di qualsiasi importo, erogati unicamente mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale.

CUD
Certificazione Unica dei Redditi.

E’ rilasciata ai lavoratori dipendenti e pensionati e a coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Deve essere rilasciata entro il mese di marzo dell'anno successivo o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente.

E’ rilasciata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico.

Il lavoratore dipendente che non ha altri redditi non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi salvo che non abbia sostenuto spese ammissibili che gli consentano il recupero di imposta (credito da dichiarazione).

Nel caso di cessazione di rapporto di lavoro e successivo pensionamento nel medesimo periodo d’imposta, ovvero di diversi datori di lavoro si è sempre obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

DEBITO D'IMPOSTA

La somma che il contribuente è tenuto a pagare quando si verificano i presupposti previsti dalla legge tributaria. E’ determinato, a seconda del tributo in misura fissa ovvero applicando alla base imponibile l’aliquota d’imposta.

 

DEDUZIONE
Spesa che si sottrae dal reddito complessivo, con un beneficio rapportato all’aliquota marginale raggiunta dal contribuente.

Sono tra le spese deducibili dal reddito:

§ le spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap

§ i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, i contributi per la previdenza complementare, i premi e contributi versati alle forme pensionistiche individuali

§ i contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare

§ le erogazioni liberali alle istituzioni religiose

§ gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato e gli assegni alimentari stabiliti dal giudice e corrisposti ai familiari indicati nell’art. 433 del codice civile

§ gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale

§ i contributi a consorzi obbligatori

§ i contributi per i Paesi in via di sviluppo

§ i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale

§ i canoni, livelli e censi

§ le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore

§ le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere alle funzioni elettorali

§ le somme restituite al sostituto d’imposta, se tassate in precedenza

§ il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’adozione di minori stranieri, purché certificate dagli enti autorizzati a curare § le relative procedure

§ le somme erogate a titolo di liberalità per il pagamento delle spese difensive di coloro che vengono ammessi al gratuito patrocinio.

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

L’ammontare della rendita dell’abitazione principale e delle relative pertinenze è sottratto dal reddito complessivo ai fini Irpef anche quando l’unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente che vi risiedono.

Compete però per una sola unità immobiliare, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale del contribuente.

La deduzione spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l’unità immobiliare non risulti affittata.

 

DETRAZIONI
Agevolazioni consistenti nella possibilità di sottrarre determinate somme dall’imposta lorda.
Le detrazioni spettano ai contribuenti che hanno familiari a carico o che posseggono redditi di lavoro dipendente o di pensione, di lavoro autonomo o professionale o di impresa minore.

Danno inoltre diritto ad una detrazione d’imposta, nella misura fissa del 19%:

§ le spese sanitarie (per l’importo eccedente euro 129,11)

§ e spese sostenute per l’acquisto dei veicoli, dei sussidi tecnici e informatici e gli altri mezzi di ausilio per i portatori di handicap

§ gli interessi passivi sui mutui destinati all’acquisto dell’abitazione principale e quelli per la ristrutturazione

§ gli interessi passivi per prestiti e mutui agrari

§ le spese funebri

§ le tasse scolastiche

§ i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (per i contratti stipulati fino al 2000)

§  i premi per le assicurazioni  aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani (contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001

§ spese veterinarie

§ spese per la conservazione del patrimonio storico e artistico

§ erogazioni liberali per lo spettacolo e/o enti lirici, a favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale, per attività culturali ed artistiche, ai partiti e movimenti politici, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia e delle associazioni sportive dilettantistiche, i contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso

§ compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale

§ spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica di ragazzi tra i 5 e i 18 anni

§ contratti di locazione stipulati da studenti iscritti ad un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza

§ spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (c.d. badanti) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana.

DICHIARANTE
Il soggetto obbligato a presentare la dichiarazione: contribuente, erede, esecutore testamentario, curatore fallimentare

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Unica dichiarazione tra coniugi ammessi a presentare la dichiarazione tramite il modello 730.

 

DICHIARAZIONE CORRETTIVA

Dichiarazione dei redditi rettificativa del modello già presentato, che possono trasmettere (entro il termine di presentazione della dichiarazione) i contribuenti che si accorgono di avere omesso di dichiarare dei redditi o di riportare delle spese detraibili o deducibili.

Sul modello deve essere barrata l’apposita casella "Correttiva nei termini".

Se i nuovi calcoli evidenziano una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente deve versare le somme dovute entro i termini previsti. Se scaturisce un maggior credito o una minore imposta, può optare per la richiesta di rimborso, per il riporto a credito per l’anno successivo o utilizzarlo in compensazione.

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

È l’atto attraverso il quale il contribuente comunica la propria situazione reddituale. Deve essere presentata da tutte le persone che l‘anno precedente hanno percepito redditi, su modelli predisposti annualmente dall’Agenzia delle Entrate. I modelli variano a seconda che si tratti di persone fisiche, società di persone o di capitali.

Per le persone fisiche i modelli da utilizzare sono: "UNICO PF" (persone fisiche) e il "Modello 730".

Per le società di persone il modello da utilizzare è: "UNICO SP"

Per le società di capitale il modello da utilizzare è: "UNICO SC"

Per gli enti non commerciali il modello da utilizzare e: "UNICO ENC"

 

MODELLO 730

Modello semplificato di dichiarazione utilizzabile esclusivamente da lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e pensionati tramite il proprio datore di lavoro o ente pensionistico oppure uno degli appositi Centri di assistenza fiscale (Caf) sempreché tale condizione continui a sussistere successivamente alla scadenza del termine di consegna della dichiarazione.

Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili, verrà trattenuta dalle competenze dei mesi successivi.

Non possono utilizzare il 730 (e devono presentare la dichiarazione col modello UNICO) coloro che possiedono redditi di impresa e redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, i dipendenti da datori di lavoro che non sono obbligati ad effettuare le ritenute (ad es. lavoratori domestici) e coloro che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.


UNICO PF

E’ il modello di dichiarazione che devono utilizzare tutte le persone fisiche ad eccezione di coloro che possono utilizzare il modello 730.

Comprende, oltre alla dichiarazione dei redditi, la dichiarazione annuale Iva e la dichiarazione Irap.

Il modello Unico PF deve essere utilizzato da tutti i contribuenti in possesso di una partita Iva, da coloro che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi non hanno un sostituto d’imposta ed anche da coloro che, successivamente alla scadenza della presentazione del modello 730, hanno necessità di correggere la dichiarazione presentata. La dichiarazione correttiva non va comunicata al sostituto d’imposta ed il soggetto è tenuto a pagare, distintamente dalle imposte a credito o a debito emerse dal modello 730, le maggiori imposte.

 

UNICO SP

Deve essere utilizzato dalle società di persone (s.n.c., s.a.s.) e comprende i quadri relativi alla determinazione dell’utile fiscale da imputare ai soci e delle imposte a carico della società (Irap, Iva).

Va rilevato che le imposte sul reddito non vengono pagate dalla società bensì dai soci in ragione della quota societaria.

Essi sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi ("UNICO PF") e determinare le imposte secondo le aliquote reddituali.

 

UNICO SC

E’ il modello di dichiarazione che devono utilizzare le società di capitali (s.r.l., s.p.a.) e comprende i quadri relativi alla determinazione delle imposte. A differenza dell’Unico SP laddove l’utile fiscale viene solo determinato e poi imputato ai soci in virtù della quota societaria, le imposte vengono imputate alla società, obbligata a pagare Ires, Irap e Iva.

 

UNICO ENC

E’ il modello di dichiarazione che devono utilizzare tutti gli enti non commerciali e comprende i quadri relativi alla determinazione delle imposte. Le imposte vengono imputate all’Ente, obbligato a pagare Ires, Irap e Iva.

 

DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA

"Modello 770". E’ la dichiarazione con la quale il datore di lavoro comunica l’ammontare complessivo dei compensi e delle altre somme erogate ai propri dipendenti nonché delle imposte sostitutive e delle ritenute effettuate sui redditi diversi e sui redditi da capitale e l’ammontare dei compensi erogati a lavoratori autonomi e professionisti assoggettati, per natura, alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto.

 

DICHIARAZIONE ICI

È la dichiarazione che il contribuente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, deve presentare al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili, da lui posseduti, per i quali si siano verificate variazioni nel corso dell’anno precedente: acquisto, cessione, variazione di quote, di diritti, possesso, stato locativo. Va presentata direttamente al comune oppure spedita in busta bianca a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno all’Ufficio tributi comunale.

 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Consente di rettificare o integrare i dati esposti in una precedente dichiarazione.

Presupposto per usufruire di tale possibilità è la valida presentazione della dichiarazione originaria.

A seconda del tipo di integrazione o rettifica e dei tempi entro cui viene effettuata, si ha:

Dichiarazione Integrativa

§ da ravvedimento: consente la regolarizzazione di errori ed omissioni mediante il versamento delle maggiori imposte dovute, degli interessi moratori calcolati al tasso legale e della sanzione pecuniaria ridotta. Deve essere presentata, purché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo

§ a favore del contribuente: può essere presentata per correggere errori od omissioni che hanno determinato un maggior debito o un minor credito d’imposta. Va prodotta entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d’imposta successivo. Il credito o il maggior credito d’imposta risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione.

§ in aumento: al di là dei termini previsti per il ravvedimento, per correggere gli errori ed integrare le omissioni nelle dichiarazioni che comportino un maggior reddito, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria. Sul maggior reddito è applicabile la sanzione per infedele dichiarazione, senza alcuna riduzione. Può essere presentata anche quando siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

§ di errori formali: si tratta di una dichiarazione facoltativa, priva di particolari formalità – al limite, nella forma di una semplice comunicazione - con la quale il contribuente che si avvede di aver commesso errori ed omissioni che non incidono sul debito di imposta e non influiscono sull’azione di controllo (errori "meramente formali") regolarizza la propria posizione.

DICHIARAZIONE TRAMITE INTERMEDIARIO

Dichiarazione dei redditi presentata tramite commercialisti, Caf e altri soggetti abilitati.

La dichiarazione può essere predisposta direttamente dal soggetto che la presenta oppure dal contribuente.

Se è stata predisposta dal contribuente, gli intermediari incaricati di presentarla per via telematica devono rilasciargli:

§ una dichiarazione, debitamente datata e sottoscritta, comprovante l’assunzione di incarico a trasmettere, per via telematica, i dati contenuti nel modello

§ l’originale della dichiarazione, firmata dal contribuente e redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, unitamente alla comunicazione (la c.d. "ricevuta"), che attesta l’avvenuta ricezione della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

DICHIARAZIONE VIA INTERNET

Compilazione e trasmissione della dichiarazione e pagamento delle relative imposte con apposito programma messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate previa richiesta del "codice Pin", strettamente personale.

 

DIRITTO DI ABITAZIONE

Diritto reale sulla casa adibita a residenza familiare e sue pertinenze che spetta al coniuge separato, convenzionalmente o per sentenza, al coniuge superstite, all’assegnatario dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, concesso con patto di futura vendita o riscatto.

Il titolare del diritto di abitazione deve pagare l'imposta comunale sugli immobili (Ici) e dichiarare il reddito del fabbricato ai fini Irpef in luogo del proprietario.

 

DIVIDENDI
Quote di utili distribuite ai soci delle società per azioni o in accomandita per azioni. I dividendi sono soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a titolo d'acconto. In alcuni casi danno diritto anche ad un credito d’imposta.

 

DIVIDEND WASHING

Operazioni di cessione di partecipazioni "utili compresi" che consentono la percezione di dividendi detassati e la deduzione di minusvalenze da realizzo.

 

DUAL INCOME TAX

DIT, sistema di tassazione che prevede l'applicazione di un'imposta ridotta (19%) rispetto a quella ordinaria, alla parte degli utili d'impresa corrispondente alla remunerazione ordinaria dell'incremento di capitale netto verificatosi nell'esercizio.

 

ENTRATEL
Entratel è un software scaricabile dall’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate per i soggetti obbligati alla trasmissione telematica di dichiarazioni ed atti:

§ contribuenti, società ed enti che devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770) per più di 20 soggetti;

§ intermediari (professionisti del settore tributario, CAF e associazioni di categoria) per la presentazione telematica delle dichiarazioni; per il pagamento di imposte

§ banche o poste per le proprie dichiarazioni e per quelle presentate dai contribuenti agli sportelli;

§ società che trasmettono per conto delle società del gruppo cui fanno parte;

amministrazioni dello Stato;

§ intermediari e soggetti delegati per la registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto immobili.

Tutti i soggetti obbligati devono essere preventivamente autorizzati dall’Agenzia delle Entrate ed ottenere una userid e password di accesso.

Tutti gli atti, documenti e versamenti trasmessi attraverso il canale Entratel devono essere autenticati dall’intermediario che li trasmette con una chiave fisica.

 

EROGAZIONI LIBERALI

Offerte fatte volontariamente allo Stato o ad enti ed organizzazioni che senza fini di lucro svolgono attività di studio, di ricerca, di documentazione culturale e artistica, di spettacolo o altre attività socialmente utili. Sono detraibili dall’imposta da versare; in alcuni casi (ad esempio, quelle in favore di istituzioni religiose) sono deducibili dal reddito.

 

ESONERO DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Alcune categorie di contribuenti possono non presentare la dichiarazione se hanno conseguito esclusivamente:

§ reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto

§ redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se l’ultimo datore di lavoro ha effettuato le operazioni di conguaglio

§ reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.)

§ redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non superiori a euro 185,92

§ solo redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Non si è comunque tenuti a presentare la dichiarazione, a meno che non si sia obbligati alla tenuta delle scritture contabili, se l’imposta lorda che risulta dovuta dopo l’applicazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute non supera € 12,00.

 

F23
Modello di pagamento per effettuare versamenti in favore di comuni, uffici giudiziari, ecc. e per quelli relativi ad alcune imposte indirette (p. e., imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali).

Va presentato a banche o poste.

 

F24
Modello per il versamento e la compensazione di imposte e contributi dovuti: Iva, Irpef, Addizionali, Irap, Ires, Ici, Inps, Inail, Diritto Camerale.

I soggetti non titolari di partita Iva e non in possesso del codice Pin presentano il modello a banche o poste.

I titolari di partita Iva per i versamenti e la compensazione di imposte e contributi devono obbligatoriamente utilizzare il canale telematico in proprio o tramite gli intermediari abilitati.

 

F35

Bollettino di conto corrente postale prestampato ed intestato all’agente della riscossione. Obbligatorio per i versamenti dei tributi iscritti a ruolo.

 

F24 CUMULATIVO

È la modalità di pagamento on line con il quale gli intermediari del servizio telematico effettuano i versamenti delle imposte dei loro clienti addebitando le somme direttamente sui conti correnti di questi. Non prevede passaggio di denaro fra intermediario e cliente in quanto il versamento viene effettuato dando la disposizione all’Agenzia delle Entrate del prelievo diretto sul conto corrente del contribuente.

 

FAMILIARI A CARICO

Per essere considerati a carico, i familiari del contribuente non devono possedere – nel periodo d’imposta – redditi propri superiori a un determinato ammontare (attualmente, è fissato in 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili).

Sono considerati a carico:

§ il coniuge non legalmente ed effettivamente separato

§ i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati

§ altri familiari, quali: il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali, i genitori adottivi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Per poter fruire della deduzione per "altri familiari a carico" è necessario che questi, oltre a non superare il predetto limite di reddito, convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

 

FISCONLINE
Procedura telematica a disposizione del contribuente dall'Agenzia delle Entrate per consentire il versamento delle imposte, presentare dichiarazioni, registrare contratti, consultare i dati riguardanti la propria situazione fiscale e svolgere altre operazioni fiscali senza doversi muovere da casa.

Per accedere al servizio occorre richiedere il codice Pin.

 

GERICO
Programma informatico mediante il quale è possibile conoscere i ricavi o i compensi presunti in base agli studi di settore. Il nome "Gerico" sta per GEstione dei RIcavi o COmpensi.

Il calcolo Gerico (secondo i parametri stabiliti dagli studi di settore per categoria) verifica la congruità e la coerenza in base ai risultati di bilancio.

Oltre ai dati di carattere fiscale, la verifica prende in esame anche dati di tipo "strutturale" che caratterizzano l’attività e il contesto economico in cui questa si svolge

Restituisce il ricavo puntuale di riferimento e quello minimo ammissibile nel caso in cui i ricavi o compensi risultino non congrui.

Restituisce, inoltre, la coerenza o la non coerenza.

 

ICI

Imposta Comunale sugli Immobili, di pertinenza dei Comuni, colpisce il possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli.

Sono tenuti al pagamento dell’I.C.I., anche se non risiedono nel territorio dello Stato, i proprietari di immobili ovvero i titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.

Per i fabbricati, la base imponibile dell’I.C.I. è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno in corso aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente, il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale:

§ 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B e C con esclusione delle categorie A/10 e C/1);

§  50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10) e gli alberghi, teatri, banche, ecc. (categoria D);

§  34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C/1).

L'imposta si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota stabilita dal Comune (normalmente compresa tra il 4 e il 7 per mille).

L'abitazione principale è esente dall'imposta.

 

IMPOSTE DIRETTE

Tributi che colpiscono la capacità contributiva del soggetto e quindi il suo reddito e il suo patrimonio. Esempi: Irpef, Ires, Irap, Addizionali.

 

IMPOSTE INDIRETTE

Tributi che non sono commisurati al reddito del contribuente ma colpiscono una manifestazione indiretta della capacità contributiva, come ad esempio l’acquisto o il trasferimento di un bene.

Sono esempi di Imposte indirette: Iva, Imposta di registro, Imposte ipotecaria e catastale, Imposta di bollo, Accise.

 

IRAP

Imposta Regionale sulle Attività Produttive. Grava su imprese, lavoratori autonomi e professionisti.

Introdotta dall’anno d’imposta 1998 con la soppressione dei tributi: Ilor, Iciap, Tassa sulla partita Iva, Imposta sul patrimonio netto delle imprese, Contributi per il Servizio Sanitario Nazionale).

Il suo gettito è attribuito alle Regioni per coprire le spese dell’assistenza sanitaria.

Con le recenti sentenze è stato stabilito che l’Irap non è dovuta dai liberi professionisti e dai lavori autonomi in generale che non hanno una autonoma organizzazione, che non hanno personale dipendente od erogano somme per compensi professionali non di rilievo ovvero che i beni strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività siano di modesto rilievo (ridotti all’essenziale).

 

IRPEF

Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche. E’ la principale imposta diretta del nostro sistema tributario. È personale in quanto colpisce tutti i redditi prodotti dalle persone fisiche, progressiva in quanto si applica con aliquote crescenti per scaglioni di reddito.

Presupposto dell’Irpef è il possesso di redditi di qualsiasi natura. Soggetti passivi sono tutte le persone fisiche, residenti e non nel territorio dello Stato per i redditi prodotti in Italia.

 

IRES

Imposta sui Redditi delle Società. Sostituisce l’Irpeg (Imposta sui redditi delle persone giuridiche) dal 1° gennaio 2004.

Imposta diretta proporzionale che colpisce tutti i redditi delle persone giuridiche e dei soggetti alle stesse assimilate.

Presupposto dell’Ires è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti in una delle categorie previste dalla normativa tributaria ai fini dell’Irpef. Soggetti passivi dell’imposta sono: le società di capitali, gli enti pubblici e privati commerciali e non commerciali, residenti nel territorio dello Stato, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per i redditi prodotti in Italia. Non sono soggetti all’Ires gli organi e le amministrazioni dello stato compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, nonché le regioni, le province ed i comuni. L'Ires è un tributo dovuto per "periodi d'imposta", l'arco di tempo è costituito dal periodo di gestione dell'ente, come risulta per legge o dall'atto costitutivo.

 

ISEE

Indicatore di Situazione Economica Equivalente. Permette di misurare la condizione economica delle famiglie. E’ una modalità di autocertificazione per verificare il diritto d’accesso alle prestazioni assistenziali.

Tutte le amministrazioni per fornire alcuni servizi possono chiedere agli utenti la certificazione ISEE per assicurarsi che coloro che chiedono agevolazioni o sgravi versino effettivamente in una situazione di bisogno. A tal fine viene considerata la situazione economica di tutto il nucleo familiare avendo come riferimento lo stato di famiglia anagrafico. A tal fine si considera il reddito conseguito da tutti i componenti il nucleo familiare nell’anno precedente la domanda ed il patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo al 31 dicembre dell’anno precedente.

Le prestazioni collegate all’ ISEE:

· Assegno per il nucleo familiare

· Assegno di maternità

· Asili nido ed altri servizi educativi per l’infanzia

· Mense scolastiche

· Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio…)

· Agevolazioni per tasse universitarie

· Prestazioni del diritto allo studio universitario

· Servizi socio sanitari domiciliari

· Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc…

· Agevolazioni per i servizi di pubblica utilità (luce,telefono,gas)

· Altre prestazioni economiche assistenziali

La certificazione ISEE ha la validità di un anno dalla data di sottoscrizione, ameno che non si verifichino delle variazioni, p.e., la nascita di un figlio.

            Reddito

L'indicatore della situazione reddituale (ISR) dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando per ciascuno di essi:

il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche ovvero dall’ultima certificazione (CUD) in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

            Patrimonio mobiliare

La determinazione del patrimonio mobiliare si ottiene considerando:

§ depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31/12

§ titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data alla data del 31/12

§ azioni o quote, partecipazioni azionarie, patrimonio netto

            Patrimonio immobiliare

L'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i valori patrimoniali dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli

            Famiglia

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 ossia tutti i soggetti indicati nello stato di famiglia ed afferenti al capo famiglia anche privi di rapporto di parentela.

 

MODELLO 770

Deve essere utilizzato da tutti soggetti che nel periodo d’imposta hanno corrisposto compensi e salari di qualunque tipo per dichiarare le ritenute effettuate. Il Modello 770 è suddiviso in due parti che costituiscono due distinte dichiarazioni:

-Mod. 770–Semplificato, per comunicare i dati fiscali relativi alle ritenute operate sui redditi da lavoro nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti

-Mod. 770–Ordinario, per comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati od operazioni di natura finanziaria, nonché i dati riassuntivi relativi ai versamenti effettuati, alle compensazioni operate ed ai crediti d’imposta utilizzati.

 

MUTUO IPOTECARIO

Finanziamento concesso dalle banche con garanzie reali costituite da ipoteca su beni immobili di proprietà. Quando si tratta di mutuo concesso per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale i relativi interessi sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19%.

O

ONERI DEDUCIBILI

Deducibili dal reddito complessivo lordo. Non concorrono, quindi, alla formazione della base imponibile.

I principali oneri deducibili sono: i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza di disposizioni legislative, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, le spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap.

La deducibilità è ammessa a condizione che le spese siano state sostenute dal contribuente o dai familiari a carico.

 

ONERI DETRAIBILI

Detraibili nella misura del 19% dall’imposta lorda. Le somme detraibili vengono pertanto sottratte dall’imposta.

I principali sono: spese mediche, interessi passivi su mutui ipotecari per l’abitazione principale, premi di assicurazioni, spese funebri, spese di istruzione, determinate erogazioni liberali in denaro.

 

PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

Versamento che si effettua con modalità e tempi diversi a seconda del tipo di imposte da pagare.
Per le imposte e i contributi dovuti in base alla dichiarazione dei redditi il pagamento si effettua via Internet (F24 on line) oppure presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, agenzie postali o agenti della riscossione; il modello da utilizzare per tutti i contribuenti è l’F24.

Le imposte dovute dai contribuenti tenutari di partita Iva devono obbligatoriamente essere versati mediante: il canale telematico della propria banca; gli intermediari abilitati.

Per le imposte iscritte a ruolo si deve provvedere al pagamento entro sessanta giorni dalla notifica della cartella presso gli sportelli dell’agente di riscossione (Equitalia Polis) ovvero mediante versamento sul c/c postale utilizzando l’apposito bollettino (F35).

Tutti gli altri versamenti (ad eccezione dell’imposta sugli intrattenimenti che si versa con il mod. F24) devono essere eseguiti utilizzando il mod. F23.

 

PARAMETRI

Metodo che si applica in sede di dichiarazione dei redditi nei confronti di alcune categorie per le quali non sono ancora stati approvati gli studi di settore.

Dalla rilevazione di determinati dati contabili concernenti l'attività esercitata si determina l'ammontare dei ricavi "presunti" di reddito come fissato dall’Agenzia delle Entrate. Qualora il calcolo dei parametri dia uno scostamento con quanto dichiarato, il contribuente ha la possibilità di adeguarsi, ossia di calcolare le imposte secondo l’ammontare dei ricavi risultante dai parametri.

Se il contribuente non si adegua spontaneamente al risultato di tale calcolo, l'amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento.

 

PENSIONI ESTERE

Trattamenti corrisposti da un ente pubblico o privato di uno Stato estero, a seguito di lavoro prestato in quello Stato, ad un residente in Italia.

Con alcuni paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o private. Nel primo caso, in linea generale, sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono; nel secondo caso sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

 

PERIODO D’IMPOSTA

Periodo di tempo per il quale si è tenuti al pagamento dei tributi ed al quale si fa riferimento per determinare il reddito su cui il contribuente deve calcolare l’imposta dovuta. Per le persone fisiche coincide sempre con l’anno solare, per gli altri soggetti può essere anche a cavallo di due anni consecutivi

 

PERTINENZE

Terreni, fabbricati o parti di fabbricati (giardini, cortili, vialetti di accesso, box, cantine, ecc.) destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio di un fabbricato principale. Ai fini Irpef il reddito delle pertinenze dell’abitazione principale fruisce della deduzione prevista per la casa di abitazione.

 

PLUSVALENZA
Provento derivante dalla cessione di determinati beni ad un prezzo superiore a quello di acquisto; è tassabile quale reddito d'impresa se viene realizzato nell'esercizio di imprese commerciali ed è imputabile per quote costanti al periodo d’imposta in cui è stato realizzato ed ai quattro successivi. È tassabile, invece, come reddito diverso negli altri casi.

 

PREAVVISO TELEMATICO

Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate inviata all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione di un proprio cliente, nel caso in cui dalla liquidazione emerga un'anomalia, un errore, un omesso o parziale versamento.

Il preavviso inviato tramite il canale Entratel consente la visualizzazione dell'irregolarità segnalata e di valutarne la fondatezza o meno.

Qualora l'irregolarità esista, il contribuente potrà versare quanto dovuto beneficiando della riduzione dei due terzi della sanzione.

Se l’irregolarità è infondata può essere prodotta istanza in "Autotutela" evidenziando e documentando i motivi della infondatezza (consegna di documenti, versamenti).

Se solo formale (p.e., errato anno d’imposta sul modello F24, errato codice tributo), potrà essere prodotta istanza di correzione corredata da documenti comprovanti l’errore formale.

Trascorsi 60 giorni dall’invio del preavviso telematico senza che l'intermediario si sia attivato sarà inviata, con raccomandata, la comunicazione di irregolarità al contribuente e da quel momento decorreranno i trenta giorni previsti dalla legge per la definizione agevolata delle irregolarità riscontrate.

Qualora nei termini previsti non si regolarizzi la posizione, l’Agenzia delle Entrate emetterà il ruolo esecutivo trasmettendolo all’Agente per la riscossione (Equitalia).

 

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MODELLO UNICO

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata annualmente, entro la scadenza prefissata, all’Agenzia delle Entrate.

La presentazione del modello UNICO può avvenire:

§ direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Internet

§ ad un Ufficio postale o banca convenzionata (se non tenutari di partita Iva)

§ ad un intermediario (professionisti, Caf e altri soggetti abilitati);

§ tramite gli Uffici delle Entrate (solo le dichiarazioni Modello Unico Persone Fisiche).

PRESUPPOSTO D’IMPOSTA

Per le imposte dirette (Irpef ed Ires) è il possesso di redditi, in denaro o in natura, rientranti in una delle categorie previste dal Tuir, ovunque prodotti (quindi anche quelli esteri, siano essi continuativi od occasionali: cd. sistema del reddito mondiale).

Per i non residenti sono tassabili soltanto i redditi prodotti in Italia.

 

PROGRESSIVITÀ DELL’IMPOSIZIONE

Aumento dell'aliquota più che proporzionale rispetto all'aumentare della base imponibile, di modo che a successivi aumenti uguali di questa corrispondono aumenti crescenti d'imposta. Si distingue dall'imposta proporzionale, nella quale l'aliquota non varia al variare della base imponibile, cosicché l'imposta dovuta aumenta in proporzione costante.

L’Irpef è il tipico esempio di imposta progressiva.

 

PROVENTI SOSTITUTIVI E INTERESSI

Somme conseguite in sostituzione di redditi, per effetto di cessione dei relativi crediti, ovvero a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi.

I proventi sostitutivi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.

Rientrano, ad esempio nella categoria dei redditi di lavoro dipendente: la cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione, la mobilità, l’indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l’assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all’Autorità giudiziaria.

 

RATEAZIONE

I debiti iscritti a ruolo, ossia quelli notificati tramite cartelle esattoriali emesse dall’agente della riscossione possono essere rateati.

I contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, cioè che si trovano nell’impossibilità di pagare in un’unica soluzione il debito iscritto a ruolo indicato nella cartella di pagamento, possono presentare istanza di rateazione del debito.

L’istanza, in carta libera – unitamente a idonea documentazione che attesti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà – va presentata:

§ all’Agenzia della riscossione (p. e., Equitalia Polis per Napoli ed altre città quali Roma, Milano, Torino; ETR per Salerno, Reggio Calabria) per debiti da imposte

§ all’Inps territoriale per debiti contributivi.

Alla domanda di rateazione deve essere allegata l’attestazione ISEE. La dilazione – in base alla situazione economica dimostrata – può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). L’importo minimo della rata, salvo eccezioni, è di 100 euro.

L’Agenzia delle Entrate ovvero l’Inps, in sede di accoglimento della domanda, elabora un piano di ammortamento maggiorato degli interessi ed a rata fissa.

 

RATEIZZAZIONE
Possibilità per il contribuente di dilazionare, con una apposita indicazione sul modello F24, i versamenti dovuti in base alla dichiarazione dei redditi. Non si possono rateizzare gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 6 per cento annuo, da calcolarsi in misura forfettaria secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

 

RAVVEDIMENTO
Regolarizzazione spontanea delle omissioni od irregolarità commesse nella compilazione e nella presentazione della dichiarazione ovvero nel pagamento di somme dovute. Il ravvedimento comporta la riduzione delle sanzioni minime applicabili ed è ammesso entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo o, in mancanza della dichiarazione, entro un anno dalla violazione.

Per usufruire del beneficio le violazioni non devono essere state già constatate e non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc).

La regolarizzazione si esegue con il pagamento dell’imposta o della differenza dell’imposta dovuta, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta:

§ l’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione

§ l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta

§  l’omesso o insufficiente pagamento dell’Iva, anche in acconto, risultante dalla dichiarazione annuale o dalle liquidazioni periodiche.

La prevista sanzione del 30% viene ridotta:

§ ad 1/8, ossia al 3,75% della somma da versare, se il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta o dalla data in cui l’infrazione è stata commessa;

§ ad 1/5, ossia al 6% della somma da versare, se il pagamento è effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa.

Con l’entrata in vigore del decreto anticristi del 28 novembre 2008 le sanzioni sono così ridotte:

ad 1/12, ossia al 2,50 % della somma da versare, in caso di ravvedimento entro i 30 giorni dalla scadenza ordinaria;

ad 1/10, ossia al 3,00 % della somma da versare, in caso di ravvedimento successivo i 30 giorni ma entro un anno dalla scadenza ordinaria.

RED

Il Modello reddituale è una dichiarazione obbligatoria da trasmettere all’ INPS o ad altri enti previdenziali (INPDAP, IPOST) per la corresponsione delle pensioni agevolate vincolate al reddito in quanto corrisposte in un importo che varia in relazione all’ammontare dei redditi posseduti dal pensionato e, in alcuni casi, dal coniuge e dai figli. Sono legate ai redditi sono:

§ le integrazioni al trattamento minimo;

§ le maggiorazioni sociali sulle pensioni;

§ gli assegni di invalidità;

§ i trattamenti di famiglia;

§ le pensioni sociali;

§ le prestazioni per invalidità civile;

§ la somma aggiuntiva di cui all’art. 5 del D.L. 2/7/2007 (quattordicesima).

La omessa presentazione della dichiarazione RED nel termine previsto sospende la prestazione.

 

REDDITI

Insieme delle entrate conseguite da un soggetto in un determinato periodo di tempo - in genere coincidente con l’anno solare – a seguito dell’esercizio di un’attività, del godimento di un bene o dell’effettuazione di una operazione.

I compensi o Proventi, indicati dal Testo unico delle imposte sui redditi per i quali sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, salvo i casi di esonero sono:

                da CAPITALE    

interessi, proventi delle obbligazioni e delle azioni e altre entrate derivanti dall’impiego di capitale finanziario. Possono essere distinti in due grandi gruppi:

proventi derivanti dalla partecipazione in società ed enti, come i dividendi distribuiti dalle società di capitale

interessi e altri proventi derivanti da mutui o altre forme di investimento.

La tassazione è effettuata sulla base del principio di cassa senza la possibilità di dedurre gli eventuali costi sostenuti per la loro produzione.

I redditi da capitale sono soggetti alle ritenute alla fonte da parte dei sostituti d’imposta che li erogano.
               FONDIARI

proventi dei terreni e dei fabbricati situati nel territorio dello Stato iscritti o da iscrivere nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio. Tale reddito si distingue in reddito dominicale dei terreni, reddito agrario e reddito di fabbricati.

Reddito agrario, è il reddito attribuito ai fini fiscali a chi (proprietario, affittuario, ecc.) utilizza un terreno agricolo. È determinato dal catasto in misura fissa, in base al tipo di terreno e di coltura.

Reddito dominicale, è la remunerazione della proprietà del terreno, in quanto tale, a prescindere dalle coltivazioni effettuate. Il reddito dominicale come il reddito agrario, viene determinato su base catastale, mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo.

              FINANZIARI

Imposizione attuata mediante un’imposta sostitutiva ad aliquota proporzionale (evita, quindi, l’applicazione delle aliquote progressive previste dall’imposta sui redditi). Sono, in effetti, le entrate derivanti dalle cessione di partecipazioni, titoli e valute e da altre operazioni di carattere finanziario.

Sono redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze derivanti da atti di negoziazione (capital gain), da rimborso di titoli e i proventi aleatori.

             di IMPRESA

derivanti dall’esercizio di imprese commerciali.

             da LAVORO AUTONOMO

derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

             da LAVORO DIPENDENTE

derivanti da lavoro prestato alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso quello a domicilio. Sono inoltre considerati redditi di lavoro dipendente, le pensioni, e gli assegni equiparati, le borse di studio, i redditi di collaborazione coordinata e continuativa.

             DIVERSI

Categoria residuale in cui confluiscono i redditi derivanti da vari eventi che non sono riconducibili nelle altre categorie di redditi ma che comportano comunque un incremento di ricchezza. Sono redditi diversi, le collaborazioni occasionali, i diritti d’autore.

 

REDDITO COMPLESSIVO

Somma dei redditi posseduti dal contribuente in un periodo d’imposta. I redditi sono calcolati distintamente per ciascuna categoria d’appartenenza (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi). Per le persone non residenti il reddito complessivo è costituito soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Concorrono alla determinazione del reddito complessivo con segno negativo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali o dall’attività di lavoro autonomo.

 

RIMBORSO
Restituzione da parte dell’erario di quanto versato in più dal contribuente. Può essere chiesto in sede di dichiarazione dei redditi, disposto automaticamente dagli Uffici delle Entrate in sede di liquidazione dell’imposta oppure chiesto successivamente dal contribuente. Insieme alla somma da rimborsare l’ufficio calcola anche gli interessi nella misura fissata dalle leggi tributarie.
Sono eseguiti d’ufficio i rimborsi:

§ per i crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, quando il dichiarante non ha optato per la compensazione o per il riporto del credito all’anno successivo

§ per i crediti derivanti da errori materiali imputabili allo stesso Ufficio (p. e., iscrizione a ruolo di somma superiore a quella accertata)

§ per i crediti derivanti da una decisione delle Commissioni tributarie: se l’imposta da iscrivere a ruolo in base alla decisione è inferiore a quella già iscritta e riscossa, l’Ufficio deve disporre lo "sgravio" parziale per effetto del quale l’agente della riscossione § § restituirà le somme riscosse.

I rimborsi sono eseguiti a richiesta dell’interessato in tutte le altre ipotesi di versamenti indebiti o comunque in eccedenza rispetto a quanto dovuto. L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza:

§ per le imposte sui redditi (Irpef, Ires, ecc.) entro 48 mesi;

§ per le imposte indirette (registro, successioni e donazioni, bollo, ecc.) entro tre anni.

Nel caso di rigetto della domanda, il contribuente può proporre ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Possibilità concessa al possessore di un immobile (proprietario, affittuario, ecc.) di detrarre dall’Irpef, nei limiti del 36%, le spese sostenute per ristrutturarlo.

La detrazione nel limite massimo di spesa di € 150.000 è ammessa in rate costanti

§ per anni dieci se l’avente diritto ha età inferiore a anni 75

§ per anni cinque se l’avente diritto ha età pari o maggiore a anni 75

§ per anni tre se l’avente diritto ha età pari o maggiore a anno 80.

Al raggiungimento dell’età di anni 75 ovvero di anni 80, le rate vanno ricalcolate e ricondotte al numero di anni previsti.

Per beneficiare della detrazione, gli importi devono essere corrisposti ad imprese edilizie tramite bonifico bancario ai sensi della L. 449/97. Qualora la ristrutturazione interessi parti comuni di fabbricato, l’amministratore deve certificare gli importi bonificati.

Preventivamente, al Centro delle Imposte Dirette di Pescara deve essere inviata apposita comunicazione.

 

RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI IMPOSTA

E’ un modo di riscossione delle imposte dirette che consiste nell'attribuire ad un soggetto (sostituto d'imposta) l'obbligo di trattenere e versare all'erario le imposte dovute da un altro soggetto sui redditi di lavoro dipendente o di pensione. Viene effettuata all'atto della corresponsione delle somme al percettore, è applicata a titolo d'imposta e si estingue completamente in quanto il prelievo alla fonte è a titolo definitivo per effetto del conguaglio annuale che deve essere effettuato entro il mese di febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta.

 

RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO

Attribuisce al sostituto d'imposta l'obbligo di trattenere e versare all'erario parte delle imposte dovute (20%) da un altro soggetto. Viene effettuata all'atto della corresponsione delle somme al percettore e applicata a titolo di acconto. L'imposta complessiva sarà liquidata in sede di dichiarazione dei redditi in quanto l’acconto è basato sull’ammontare del reddito da cui viene sottratto, e non tiene conto degli altri redditi. Al momento della dichiarazione il contribuente deve dichiarare fra i suoi redditi quelli che sono già stati assoggettati alla ritenuta d’acconto. Nel caso che le imposte dovute in base al totale dei redditi si rivelino maggiori o minori della somma delle ritenute d’acconto, il contribuente determinerà un’imposta Irpef a credito o a debito.

 

RIVALUTAZIONE DI REDDITI E RENDITE

Operazione che permette all’Agenzia delle Entrate di aggiornare, aumentandoli, i valori delle rendite catastali e dei redditi dominicali e agrari.

Ad esempio, la rivalutazione della rendita catastale dei fabbricati è del 5% per cui le rendite attribuite devono leggersi

rendita catastale rivalutata = rendita catastale x 1.05

 

RUOLO

Modo di riscossione dell’imposta; si riferisce a tributi dovuti ma non versati o versati in parte dal contribuente (ritenute, imposte sui redditi, contributi, tributi comunali); consiste nell’emissione da parte dell’erario di un titolo esecutivo, di cui il concessionario della riscossione curerà l’incasso notificandolo al contribuente. L’ammontare del ruolo è costituito dal tributo dovuto, dalle sanzioni e dagli interessi calcolati dalla data di scadenza originaria e fino alla data di scadenza del ruolo.

I pagamenti effettuati dopo la scadenza indicata nella cartella esattoriale devono essere maggiorati degli interessi calcolati dalla data di scadenza fino a quella di effettivo pagamento.

Nella cartella esattoriale è indicato il dietimo per il calcolo degli interessi.

 

SALDO

E’ il debito d’imposta residuo, dovuto per l’anno a cui si riferisce la dichiarazione; il suo ammontare è pari all’imposta dovuta al netto delle ritenute, dei crediti e degli acconti versati.

 

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Penalità irrogate per la violazione di norme tributarie, consistenti nel pagamento di una somma di denaro (di importo fisso o determinato in percentuale), oppure anche nel divieto di svolgere certe attività (ad esempio: interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture, interdizione o sospensione da licenze, concessioni o autorizzazioni per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo).

 

SCAGLIONI
E’ un metodo di calcolo dell’imposta progressiva applicato all’Irpef. Consiste nel suddividere il reddito imponibile in diverse fasce, ordinate in modo crescente (scaglioni), applicando a ciascuna di esse una diversa aliquota e sommando i relativi prodotti.

L’aliquota applicata alla porzione di reddito ricadente nell’ultimo scaglione è l’aliquota marginale, mentre l’aliquota media è data dal rapporto tra l’ammontare complessivo dell’imposta ed il reddito imponibile.

 

SOSTITUTO D’IMPOSTA

È chi (datore di lavoro, ente pensionistico, ecc.) per legge sostituisce in tutto o in parte il contribuente (sostituito) nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, trattenendo le imposte dovute dai compensi, salari, pensioni o altri redditi erogati e successivamente versandole allo Stato.

I sostituti di imposta sono tenuti a denunciare annualmente le trattenute operate tramite un apposita dichiarazione (modello 770).

Sostituti d’imposta è chiunque, tenutario di partita Iva o di codice fiscale nel caso di enti non commerciali nel momento in cui eroga compensi da assoggettare a ritenuta alla fonte (lavoro dipendente) o a ritenuta alla fonte a titolo di acconto (prestazione professionale).

Questi soggetti operano, quindi, all’atto del pagamento la ritenuta fiscale (a carico del percipiente), a titolo di acconto se trattasi di compensi di lavoro autonomo e a titolo d’imposta se trattasi di retribuzioni o redditi di capitale.

Il sostituto anche se è obbligato dalla legge al pagamento delle imposte in luogo di altri soggetti, assume un debito tributario in proprio in quanto obbligato a trattenerle dal compenso erogato. In caso di inadempimento, pertanto, le sanzioni amministrative ed eventualmente penali, sono direttamente comminate a suo carico.

 

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Firma da apporre nel modello di dichiarazione da parte del dichiarante. La dichiarazione deve essere sempre sottoscritta a pena di nullità, che può essere sanata se il contribuente vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

 

SPESE MEDICHE

Le spese sanitarie di qualunque tipo (medico-generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, ecc.) danno diritto alla detrazione di imposta del 19%, dopo aver tolto la franchigia di euro 129,11. La franchigia non si applica se la spesa riguarda i mezzi necessari per l’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento dei portatori di handicap o l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare la loro autosufficienza e possibilità di integrazione.

Le altre spese mediche sostenute per i disabili, invece, sono interamente deducibili dal reddito (Agevolazioni per disabili).

Il contribuente che fa valere le spese sanitarie è tenuto a conservare la relativa documentazione debitamente quietanzata. Il documento fiscale valido per la detrazione è la fattura.

Relativamente ai farmaci, lo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia deve riportare il codice fiscale del contribuente ovvero del familiare a carico e che trattasi di farmaco.

Anche la spesa sostenuta per l’acquisto delle lenti e della montatura di occhiali da vista è detraibile se debitamente fatturata.

 

SPESE MEDICHE SOSTENUTE ALL’ESTERO

Spese soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia. Anche per queste spese va conservata, a cura del dichiarante, la documentazione debitamente quietanzata e, nel caso in cui la stessa sia in lingua originale, occorre corredarla di una traduzione in italiano (salvo che la spesa sia stata sostenuta da un contribuente residente in Valle d’Aosta e in Alto Adige, dove è ammessa rispettivamente la ricevuta in francese e tedesco).

Non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione, in quanto non sono spese sanitarie, le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero sia pure per motivi di salute.

 

SPESE VETERINARIE

Sono detraibili dall’ imposta lorda nella misura del 19% le spese veterinarie sostenute sulla parte che eccede l’importo di euro 129,11 e nel limite massimo di euro 387,34.

 

STUDI DI SETTORE

Metodologia utilizzata per valutare la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi delle singole attività economiche.

Gli studi sono realizzati attraverso una raccolta sistematica di dati, non solo di carattere fiscale ma anche strutturali e di tipo obiettivo che caratterizzano l’attività del contribuente e il contesto economico in cui questa si svolge.

Determinano l’entità dei ricavi o compensi che con maggiore probabilità può essere attribuita al contribuente individuando non solo la capacità potenziale di produrre ricavi o compensi, ma anche i fattori interni o esterni all’azienda che possono determinare una limitazione della capacità stessa (orari, situazioni di mercato, ecc.).

Il contribuente attraverso gli studi è in grado di conoscere i criteri ai quali si attiene l’Amministrazione nell’effettuare gli accertamenti. Conoscendo preventivamente cosa il fisco si aspetta da lui, il contribuente può regolare i propri comportamenti:

§  adeguando le proprie dichiarazioni ai risultati degli studi di settore;

§  non adeguandole in presenza di validi motivi che ne giustificano lo scostamento.

L’applicazione degli studi di settore avviene attraverso il software "Gerico".

 

TASSA
È il corrispettivo che un privato deve ad un ente pubblico per la fornitura di un bene o di un servizio (p.e. tasse scolastiche).

Generalmente si distinguono tre categorie:

tasse amministrative, che sono dovute per ottenere autorizzazioni, certificazioni o l'emanazione di atti;

tasse industriali, che sono dovute come corrispettivo per l'esercizio di attività di impresa per ragioni di interesse sociale;

tasse giudiziarie, che sono i tributi dovuti dai privati sia per i giudizi civili, sia per i provvedimenti di volontaria giurisdizione.

La tassa si distingue dall’imposta, che rappresenta un prelievo privo di corrispettivo, rivolto a finanziare esigenze pubbliche di carattere generale.

 

TASSAZIONE SEPARATA

Tipo di imposizione applicabile a determinati redditi, di solito caratterizzati dal fatto che si formano nel corso di più anni.

I redditi soggetti a tale regime (p.e,, le somme conseguite nei casi di recesso, esclusione o liquidazione di società, le indennità di fine lavoro o per la cessazione dei rapporti di agenzia, arretrati di lavoro dipendente), sono assoggettati, anziché alle normali aliquote Irpef, ad un'aliquota media determinata, generalmente, sulla base dei redditi percepiti nel biennio antecedente all’anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione o all’anno in cui sono percepiti.

 

TERMINE DI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE

Data entro cui l'ufficio deve provvedere alla notifica dell'avviso di accertamento, sotto pena di decadenza. E’ fissato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

 

VISTO PESANTE

E’ la certificazione tributaria annuale comunemente denominata "Visto pesante".

Il visto pesante riguarda i titolari di reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria al fine di evitare le eventuali verifiche fiscali sulle componenti di reddito alle quali è riferita la certificazione tributaria.

Le voci per le quali il professionista dovrà verificare la corretta applicazione delle norme fiscali sostanziali per l’apposizione del visto pesante sono: "plusvalenze e minusvalenze; sopravvenienze attive e passive; interessi attivi; proventi immobiliari; perdite su crediti; accantonamenti e rischi su crediti; ammortamento immobilizzazioni immateriali; ammortamento e immobilizzazioni materiali".

I vantaggi per le imprese certificate sono:

non può essere operato accertamento induttivo per irregolarità contabili o formali (art. 39, comma 2, D.P.R. 600/73 ed art. 55, D.P.R. 633/72)

prescrizione per gli studi di settore entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione

sospensione dell'iscrizione provvisoria di Imposte e responsabilità fino alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale

l'attività di controllo contabile si estenderà alla poste non oggetto di certificazione tributaria.

Gli unici controlli, quindi, che l’amministrazione effettuerà riguarderanno la correttezza delle certificazioni rilasciate e non le componenti di reddito oggetto di visto pesante, dove prevarrà il <parere> del professionista".

La certificazione Tributaria può essere rilasciata alla imprese dai commercialisti e dai revisori contabili.