ALIQUOTE, TRIBUTI, CODICI TRIBUTO E SCADENZE (dal 1° gennaio 2010)

IRPEF

Le aliquote (o scaglioni) Irpef possono variare di anno in anno. Esse sono fissate dal governo ed emanate con la legge finanziaria. Attualmente:

23% per redditi fino a € 15.000

27% oltre i € 15.001 e fino a € 28.000;

38% oltre i € 28.001 e fino a € 55.000;

41% oltre i € 55.001 e fino a € 75.000:

43% oltre i € 75.000

Il calcolo viene effettuato con metodo progressivo quindi le variazioni avvengono sulla parte eccedente di reddito, le aliquote scattano da un euro successivo all’aliquota precedente solo per la quota che supera.

Esempio: Reddito imponibile € 30.000

Irpef = 7.720

15.000

23%

3.450

13.000

27%

3.510

2.000

38%

760

Non sono tenuti al pagamento dell’IRPEF:

contribuenti con redditi di pensione fino ad € 7.500

redditi di terreni per un importo non superiore ad € 185,92

rendita catastale dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze

lavoratori dipendenti con un reddito non superiore ad € 8.000 (con periodo di lavoro di 12 mesi)

Pensionati con pensione non superiore ad € 7.500 al di sotto dei 75 anni (se la pensione è riscossa per l’intero anno)

Pensionati con pensione pari ad € 7.750 con età pari o superiore a 75 anni (con periodo di pensione coincidente con l’intero anno)

€ 4.800, indipendentemente dal numero dei giorni lavorati nell’anno, per i contribuenti con altri tipi di reddito.

IRAP

La base imponibile Irap non sempre coincide con l’imponibile Irpef o Ires in quanto alcuni costi, quali p.e. il lavoro dipendente, vengono dedotti forfetariamente. L’aliquota Irap, è attualmente del 3,9% calcolata sull’imponibile al netto delle deduzioni spettanti in base a scaglioni di base imponibile:

DEDUZIONE FORFETARIA SPETTANTE
per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e)

Fino a 180.759,91

7.350

Oltre 180.759, 91 e fino a 180.839,91

5.500

oltre 180.839,91 e fino a 180.919,91

3.700

oltre 180.919,91 e fino a 180.999,91

1.850

DEDUZIONE FORFETARIA PER OGNI DIPENDENTE
A TEMPO INDETERMINATO

 

Deduzione Base
Per i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) ed e), ad esclusione delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti

4.600

Deduzione maggiorata alternativa alla precedente
Spettante per i dipendenti impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
Per i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) ed e), ad esclusione delle banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti,

9.200

DEDUZIONE FORFETARIA FINO A 5 DIPENDENTI

Per i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) ed e) con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000.

1.850


Per le persone fisiche, le società in nome collettivo e in accomandita semplice esercenti attività commerciali e per le persone fisiche e le società semplici esercenti arti e professioni, gli importi della deduzione forfetaria, spettante in base a importi della base imponibile, sono aumentati di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro

ADDIZIONALE REGIONALE

Le aliquote

a) fino ad euro 12.500,00 …………………....1,1%;

b) da euro 12.501,00 ad euro 15.000,00.......1,2%;

c) oltre euro 15.000,00…………………….….1,4%

ADDIZIONALE COMUNALE

L’addizionale comunale è dovuta per il comune di residenza del contribuente alla data del 31.12. relativa al periodo d’imposta. L’aliquota, proporzionale, è stabilita dal comune.

Il comune può anche deliberare l’esenzione dall’imposta.

CODICI TRIBUTO

IRPEF 4001 Saldo 4033 I Acconto 4034 II Acconto
IRAP 3800 Saldo 3812 I Acconto 3813 II Acconto
ADDIZIONALE REGIONALE 3801 Saldo ADDIZIONALE COMUNALE 3817 Saldo
IVA 6099 Saldo IVA ADEGUALENTO STUDI DI SETTORE  

IRES

Attualmente, l’aliquota Ires è:

27,5%

13,75% per gli enti non commerciali di assistenza e beneficenza.

CODICI TRIBUTO

2003 - IRES - Saldo

2001 - IRES - Acconto prima rata

3800 - IRAP Saldo

3812 - IRAP Acconto - prima rata

1666 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta sulle attività produttive, società non operative poste in liquidazione - articolo 1, comma 111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

1667 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta sulle attività produttive, società non operative trasformate in società semplici - articolo 1, comma 112 della  legge  27 dicembre 2006, n.296

2002 – II acconto

SCADENZE

16 giugno Saldo e I Acconto

16 luglio Saldo e I Acconto, con la maggiorazione dello 0,40%

30 novembre II Acconto

DIRITTO CAMERALE

E’ dovuto dalle imprese che risultano iscritte alla data del 1° gennaio alla C.C.I.A.A. dove l’impresa ha la sede legale ed alle C.C.I.A.A. dove sono insediate ulteriori unità.

Il diritto camerale deve essere versato fino alla cessazione dell’attività. E’ anticipato e non rimborsabile. La cessazione, quindi avvenuta dopo la data del 31 dicembre comporta il versamento del diritto anche per l’anno successivo.

E’ dovuto in misura fissa per le imprese iscritte nella sezione speciale mentre in percentuale con riferimento al reddito dell’anno precedente per le imprese iscritte nella sezione ordinaria.

L’importo da versare per le unità oltre la sede legale è pari al 20% dell’importo da versare per la sede legale.

CODICE TRIBUTO, IMPORTO

Codice

Tipologia azienda

Scaglioni di reddito / Registro

Importo

Ditte Individuali iscritte nella sezione speciale

88,00

Società semplici iscritte nella sezione speciale

170,00

iscritte nella sezione ordinaria fino a 100.000

200,00

oltre 100.000 fino a 250.000

0,015%

oltre 250.000 fino a 500.000

0,013%

oltre 500.000 fino a 1.000.000

0,010%

oltre 1.000.000 fino a 10.000.000

0,009%

oltre 10.000.000 fino a 35.000.000

0,005%

oltre 35.000.000 fino a 50.000.000

0,003%

oltre 50.000.000

0,001% (max 40.000)

IMPOSTA SOSTITUTIVA CONTRIBUENTI "MINIMI"

Gli imprenditori individuali e lavoratori autonomi transitati nel nuovo regime dei minimi dal 1° gennaio 2008, in luogo dell’Irpef, sono tenuti a pagare l’imposta sostitutiva in misura fissa. Essa va determinata mediante la compilazione del quadro CM in Unico PF.

TRIBUTO

ALIQUOTA

1800

20%

L’imposta sostitutiva non ammette deduzioni e detrazioni.

Gli eventuali altri redditi, lavoro dipendente, fabbricati andranno invece normalmente assoggettati ad Irpef.

RATEIZZAZIONE

La rateizzazione è ammessa per tutte le imposte determinate nella dichiarazione dei redditi: Irpef, Ires, Irap, Iva, Addizionale Regionale e Comunale. Il numero di rate massimo ammissibile è pari a 6 e l’ultima rata deve essere corrisposta non oltre il 16 o il 30 novembre a seconda che trattasi di contribuente con partita Iva o non.

Alla rateizzazione si applicano gli interessi del 6% (dal 1° luglio 2009 il 4%) ragguagliati al mese di pagamento.

La rateizzazione con l’applicazione degli interessi al 4% si calcola solo sulle dichiarazioni la cui prima rata viene versata entro il 16 luglio.

Le rate, successive alla prima devono essere scadenzate:

16 di ogni mese successivo al 16 giugno o luglio, se tenutario di partita Iva

30 di ogni mese successivo al 16 giugno o luglio se non tenutario di partita Iva.

I contribuenti, non tenutari di partita Iva devono corrispondere la seconda rata entro il giorno 30 del medesimo mese in cui è stata pagata la prima rata al fine di allineare le scadenze.

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Gli amministratori di condominio devono compilare ed allegare alla propria dichiarazione dei redditi il quadro AC per ciascun condominio amministrato.

In esso vanno dichiarate tutte le spese che il condominio ha sostenuto nel periodo d’imposta ad eccezione delle utenze.

Non vanno dichiarati i compensi per i quali è stata pagata la ritenuta d’acconto in quanto oggetto della dichiarazione dei sostituti d’imposta che deve essere presentata da ciascun condominio nel caso in cui siano state erogate somme soggette a ritenute: compensi per lavoro autonomo-professionale, redditi di lavoro dipendente o assimilati.

DICHIARAZIONE ICI

E’ dovuta da tutti i proprietari di terreni e fabbricati per denunciare qualunque variazione intervenuta nel periodo d’imposta: acquisto, cessione, variazione di quote, di diritti, possesso, stato locativo. Deve essere presentata al comune dove sono ubicati gli immobili ovvero spedita a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno. Scade il 30 giugno dell’anno successivo alle variazioni.

MODELLO 770

E’ la dichiarazione dei sostituti d’imposta, cioè dei datori di lavoro o degli enti di previdenza che per legge sostituiscono il contribuente nei rapporti col fisco trattenendo le imposte relative a compensi, salari, pensioni.

Nel concetto di datore di lavoro ai fini della dichiarazione dei sostituiti d’imposta deve intendersi chiunque tenutario di partita Iva abbia corrisposto nel periodo d’imposta qualunque compenso anche non attribuibile a lavoro dipendente od assimilato (lavoro autonomo: prestazioni occasionali, compensi professionali sui quali cade l’obbligo della ritenuta alla fonte a titolo di acconto).

Tutti i tenutari di partita Iva, quindi, che hanno corrisposto compensi a qualunque titolo sono obbligati alla presentazione del modello 770.

E’ suddiviso in: modello 770 semplificato e 770 ordinario.

Viene utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica i dati fiscali dei contribuenti, relativi alle ritenute operate nell’anno d’imposta. Il modello contiene i dati delle certificazioni rilasciate ai soggetti che nel periodo d’imposta hanno percepito redditi di lavoro dipendente ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate dai fondi pensioni, redditi di lavoro autonomo, redditi previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno per il periodo d’imposta precedente.

Deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, che sono tenuti a comunicare i dati relativi alle ritenute operate sui dividendi, i proventi da partecipazione e i redditi erogati nel periodo d’imposta, operazioni di natura finanziaria effettuate sempre nello stesso periodo.

MODELLO 770

PRESENTAZIONE

ORDINARIO

SEMPLIFICAT0

MODALITA’

SCADENZA

Avviamento commerciale

x

 

Somme su redditi di capitale

x

 

Premi, Vincite

x

 

Redditi di lavoro dipendente

 

x

Redditi assimilati

 

x

Compensi lavoro autonomo, professionale

 

x

Contributi previdenziali e assistenziali

 

x

 

DICHIARAZIONE CASSA PROFESSIONALE

E’ dovuta alla cassa di previdenza dell’ordine professionale a cui si è iscritti.

L’iscrizione alla cassa di previdenza è obbligatoria per tutti i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali sempreché non esercitino altra attività per la quale sono iscritti d’obbligo ad altra previdenza (un docente universitario è iscritto d’obbligo all’Inpdap per cui non sarà iscritto anche alla cassa dell’ordine).

I contributi dovuti alla cassa professionale si distinguono in: contributo soggettivo ed integrativo. Il contributo soggettivo è dovuto dagli iscritti alla cassa il cui importo varia in virtù del reddito conseguito mentre il contributo integrativo è dovuto da tutti gli iscritti agli ordini in misura del 2% o del 4% a seconda della cassa. Questo è proporzionale in quanto va calcolato sul compenso professionale

E’ composta di due quadri: Iva e Reddito Professionale.

QUADRI

CONTRIBUTO

PRESENTAZIONE

IVA

REDDITO

SOGGETTIVO

INTEGRATIVO

MODALITA’

SCADENZA

Non tenutari di partita Iva

-

-

-

-

Tenutari di partita Iva iscritti alla cassa

x

x

x

forfetario

Tenutari di partita Iva non iscritti alla cassa

x

-

-

2 o 4% *

Gli obbligati al versamento del 2 o 4% devono effettuare il pagamento entro il 31 agosto.

Nella medesima dichiarazione va indicata la eventuale variazione: data inizio attività Iva, data di obbligo di iscrizione alla cassa.

* Dipende dalla cassa professionale.

GESTIONE SEPARATA INPS

Sono iscritti alla gestione separata Inps tutti i lavoratori autonomi titolari di partita Iva che non hanno un albo professionale per cui sono privi di cassa di previdenza e tutti coloro che pur avendo un albo non sono iscritti alla relativa cassa in quanto già assoggettati ad altra cassa di previdenza (p.e. docenti universitari).

Sono, altresì, iscritti i lavoratori con contratto di lavoro a progetto (Co.co.Pro) o di collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co).

L’iscrizione è obbligatoria.

I contributi dovuti dai Co.co.Pro e Co.co.co vengono corrisposti dal datore di lavoro. A carico del dipendente la quota di 1/3 addebitata sul cedolino paga.

I contributi dovuti dai lavoratori autonomi hanno le medesime scadenze delle dichiarazioni del redditi:

16 giugno o 16 luglio saldo anno precedente

16 giugno o 16 luglio I acconto (50% contributo emergente dalla dichiarazione)

30 novembre II acconto

ALIQUOTE

26,72% privi di albo

17% iscritti ad altre forme pensionistiche.

QUADRI DICHIARAZIONE

Alla dichiarazione dei redditi degli esercenti imprese, arti o professioni va allegata la dichiarazione Iva, Irap e lo Studio di Settore.

Di seguito riportiamo un esempio al fine di comprendere l’utilizzo e la compilazione dei singoli quadri.

Esempio: Soggetto esercente attività di libero professionista. Possiede un immobile adibito ad abitazione principale e il 1° luglio del periodo d’imposta ha venduto un altro immobile (2^ casa) di cui era proprietario con il coniuge al 50%; ha una partecipazione del 30% in una società di persone; ha un reddito da lavoro dipendente; ha spese mediche; spese per ristrutturazione immobile; ha versato contributi previdenziali alla gestione separata Inps.

Reddito professionale € 100.000

Rendita catastale abitazione principale € 600

Rendita catastale altro immobile € 700

Reddito societario 6.000

Reddito da lavoro dipendente

Spese mediche € 1.000

Spese ristrutturazione € 2.000

Contributi previdenziali versati 3.500

Utilizzerà i quadri:

RE = reddito professionale nel quale dichiarerà € 100.000 quali compensi e le eventuali ritenute alla fonte a titolo di acconto che sono state operate dai sostituti d’imposta in sede di erogazione dei compensi. Le eventuali fatture emesse nei confronti di soggetti non tenutari di partita Iva per cui non sostituti d’imposta non hanno subito la ritenuta d’acconto.

RB = reddito da fabbricati dove indicherà € 600 per l’abitazione principale + € (700/12*6)+1/3 per l’altro immobile in quanto il periodo di possesso è pari a 6 mesi e maggiorato di 1/3 in quanto seconda casa

RH = reddito da partecipazione indicherà 6.000 e tasserà 6.000*.30

RC = redditi da lavoro dipendente indicherà i dati presenti nel CUD: reddito imponibile, ritenute operate, numero giorni lavorati

RP = oneri deducibili e oneri detraibili. Nel riquadro "oneri deducibili" indicherà i contributi previdenziali versati e in quello "oneri detraibili" indicherà le spese mediche per €870,89 (1000-129,11) e nel riquadro spese di ristrutturazione € 72 e l’indicazione del numero della rata (2000*.36/10). Nell’esempio € 72 rappresenta 1 di 10.

RR = contributi previdenziali dovuti in base al reddito

RN = quadro riepilogativo e calcolo Irpef

RV = addizionale regionale e comunale se non esente

Inoltre, andranno compilati i quadri

IQ = per l’Irap

Studio di settore. I quadri si riferiscono ad: informazioni generali quali il domicilio, il comune, la superficie occupata; tipologia della clientela e tipologia della merce o dei servizi; beni strumentali ed epoca di acquisto; costi e ricavi.

VA, VF, VE, VG, VH, VL = Dichiarazione Iva: VA = Notizie relative all’attività, ai beni strumentali, alle merci acquistate; VF = acquisti effettuati suddivisi per aliquota Iva; VE = ammontare dei ricavi suddivisi per aliquota Iva; VG = Iva ammessa in detrazione; VH = liquidazioni periodiche: ammontare dell’imposta a credito o a debito nei periodi di liquidazione dell’imposta: mensile o trimestrale; VL = liquidazione annuale.

Di seguito, i quadri di uso più comune e relativi alle dichiarazioni dei redditi: 730 e Unico.

MODELLO 730

QUADRI

UNICO PF MINI

QUADRI

UNICO PF

QUADRI

UNICO SP

QUADRI

UNICO SC

QUADRI

UNICO ENC

QUADRI

terreni

A

terreni RA terreni

RA

allineamento valori civili fiscali

EC

reddito impresa contabilità ordinaria

RF

terreni

RA

fabbricati

B

fabbricati, ici RB fabbricati, ici

RB

reddito impresa cont. ordin.

RF

reddito imprese marittime

RT

fabbricati

RB

lavoro dipendente e assimilati

C

lavoro dipendente e assimilati RC lavoro dipendente e assimilati

RC

reddito impresa contabilità semplificata

RG

allineamento valori civili fiscali

EC

reddito impresa a contabilità pubblica

RC

altri redditi

D

altri redditi RL altri redditi

RL

reddito imprese marittime

RJ

determinazione dell’IRES

RN

redditi allevamento

RD

oneri e spese

E

oneri e spese RP oneri e spese

RP

reddito arti e professioni

RE

imputazione reddito Trust

PN

reddito arti e professioni

RE

acconti, ritenute, eccedenze

F

addizionali reg. e com. RV addizionali reg. e com.

RV

terreni

RA

reddito e perdite per traspar.

TN

reddito impresa cont. ordin.

RF

crediti d’imposta

G

compensaz.

rimborsi bonus

RX compensaz.

rimborsi bonus

RX

fabbricati

RB

determinazione reddito ai fini del consolid

GN

reddito impresa cont. semplificata

RG

ici

I

Irpef RN Irpef

RN

redditi partec. in soc. persone

RH

determinazione reddito op. str

GC

redditi partec. in soc. persone

RH

bonus straordinario

R

crediti d’imposta CR crediti d’imposta

CR

redditi capitale

RL

imposta sostitutiva

RQ

altri redditi

RL

        redditi partecipazione soc. persone

RH

redditi allevamento

RD

riconciliazione dati bilancio e fiscali

RV

redditi capitale

RM

        tassazione separata

RM

plusvalenze finanziarie

RT

dati amministr. collegio

RO

imposte sostitutive

RQ

        plusvalenze finanziarie

RT

tassazione separata

RM

prospetto obbligazioni, prov. esenti

RP

determinazione IRES

RN

        contributi previdenziali

RR

imposte sostitutive

RQ

dich. sost. imp.

interessi, redd. capitale

RZ

dati amministr. collegio

RO

        amministratore condominio

AC

interventi patrimonio edilizio

RP

compensazioni e rimborsi

RX

dich. sost. imp.

interessi, redd. capitale

RZ

        lavoro autonomo

RE

reddito da imputare ai soci

RN

amministratore

condominio

AC

amministratore

condominio

AC

        allineamento valori civili e fiscali

EC

dati soci

RK

    allineamento valori civili fiscali

EC

        reddito impresa cont. ord.

RF

amministratori

RO

    compensazioni e rimborsi

RX

        reddito impresa cont. sempl.

RG

prospetti comuni a RD,RE,RG,RH

RS

       
        regime dei minimi

CM

credito d’imposta

RU

       
        reddito allevamento

RD

compensazioni e rimborsi

RX

       
        prospetti comuni a RD,RE,RG,RH

RS

amministratore condominio

AC