Assegni e bonifici, valuta per il beneficiario. Dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari non potrà superare un giorno lavorativo successivo alla data del versamento. Per gli assegni bancari non potrà mai superare tre giorni

Assegni e bonifici, disponibilità economica per il beneficiario. Dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento per bonifici e assegni circolari, mentre per gli assegni bancari non potrà andare oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica non potrà mai superare i 4 giorni per tutti i titoli. È nulla ogni pattuizione contraria.

Banche e fondi. Per adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali è autorizzata la spesa di 284 milioni di euro per l'anno 2009, in soli termini di competenza. I fondi servono per la ricostituzione del Fondo Ida (International Development Association), sportello confessionale della Banca Mondiale. Per il primo semestre 2009, infatti, era emersa la problematica dei ritardi nell'attivazione di iniziative legislative di rifinanziamento della partecipazione italiana alla ricostituzione del capitale di banche e fondi internazionali, a fronte di procedure negoziali già chiuse con le istituzioni.

Massimo scoperto: tetto allo 0,5 per cento. L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo non può superare lo 0,5%, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il ministro dell'Economia, con propri provvedimenti, assicurerà la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo. Le disposizioni sono operative dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di manovra estiva.

Sistema di "Export banca". Il ministro dell'Economia con propri decreti autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti spa al servizio di Sace spa per dare vita, a condizioni di mercato, a un sistema integrato di "export banca". Tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti spa, con l'utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009, rientrano anche le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della Sace spa. La disposizione ha lo scopo di consentire l'utilizzo dei fondi dell'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto legge 269/2003, per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia di Sace spa.

Surrogazione del mutuo. Se la surrogazione del mutuo non si perfeziona entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente l'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima. Le disposizioni sono operative dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di manovra estiva.