Assegni e bonifici, valuta per il beneficiario.
Dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i
bonifici, gli assegni circolari non potrà superare un giorno lavorativo
successivo alla data del versamento. Per gli assegni bancari non potrà mai
superare tre giorni
Assegni e bonifici, disponibilità economica per il beneficiario. Dal 1°
novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può
mai superare 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento per
bonifici e assegni circolari, mentre per gli assegni bancari non potrà andare
oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A
decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica non potrà mai
superare i 4 giorni per tutti i titoli. È nulla ogni pattuizione contraria.
Banche e fondi. Per adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti
dalla partecipazione a banche e fondi internazionali è autorizzata la spesa di
284 milioni di euro per l'anno 2009, in soli termini di competenza. I fondi
servono per la ricostituzione del Fondo Ida (International Development
Association), sportello confessionale della Banca Mondiale. Per il primo
semestre 2009, infatti, era emersa la problematica dei ritardi nell'attivazione
di iniziative legislative di rifinanziamento della partecipazione italiana alla
ricostituzione del capitale di banche e fondi internazionali, a fronte di
procedure negoziali già chiuse con le istituzioni.
Massimo scoperto: tetto allo 0,5 per cento. L'ammontare del corrispettivo
omnicomprensivo non può superare lo 0,5%, per trimestre, dell'importo
dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il ministro
dell'Economia, con propri provvedimenti, assicurerà la vigilanza sull'osservanza
delle prescrizioni del presente articolo. Le disposizioni sono operative dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di manovra
estiva.
Sistema di "Export banca". Il ministro dell'Economia con propri decreti
autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti spa al servizio
di Sace spa per dare vita, a condizioni di mercato, a un sistema integrato di
"export banca". Tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere
attivate dalla Cassa depositi e prestiti spa, con l'utilizzo dei fondi previsti
dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 185/2008, convertito con
modificazioni dalla legge 2/2009, rientrano anche le operazioni per sostenere
l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da
garanzia o assicurazione della Sace spa. La disposizione ha lo scopo di
consentire l'utilizzo dei fondi dell'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto
legge 269/2003, per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le
operazioni sono assistite da garanzia di Sace spa.
Surrogazione del mutuo. Se la surrogazione del mutuo non si perfeziona
entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla
banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini
dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire
il cliente l'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di
ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla
banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a
quest'ultima. Le disposizioni sono operative dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto di manovra estiva.