Accelerazione degli ammortamenti.
Entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei coefficienti di
ammortamento (decreto del ministro delle Finanze 31 dicembre 1988),
compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno
strategici. Lo scopo della disposizione è quello di tener conto della mutata
incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che
producono risparmio energetico.
Autoimprenditorialità. Il provvedimento estende l'incentivo attualmente
previsto per i datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari per gli anni
2009-2010 di ammortizzatori sociali in deroga anche al lavoratore destinatario
del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui voglia intraprendere
un'attività autonoma, avviare una auto o micro impresa o associarsi in
cooperativa. Per l'autoimprenditorialità prevista in via sperimentale per gli
anni 2009-2010, la liquidazione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per le mensilità non ancora percepite, o, nel caso si tratti di
lavoratore licenziato in conseguenza di esuberi strutturali, del trattamento di
mobilità per un numero di mensilità non superiore a 12.
Compensazioni dei crediti fiscali. Riorganizzato il sistema delle
compensazioni fiscali, con lo scopo di contrastare gli abusi e per incrementare
la liquidità delle imprese. Fra le novità la compensazione del credito annuale o
relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, per importi oltre i 10mila euro
annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a
quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
Detassazione degli investimenti in macchinari. Esclusione
dall'imposizione sul reddito di impresa del 50% del valore degli investimenti in
macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco
(provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007),
fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
30 giugno 2010. Per i periodi d'imposta in cui si applica l'agevolazione e per
il successivo (2011), l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta sul reddito delle società è calcolato assumendo come imposta del
periodo per il quale è dovuto l'acconto e come imposta del periodo precedente
quella che si sarebbe determinata in assenza della disposizione.
Internazionalizzazione delle imprese e sistema "Export banca". Per
sostenere l'internazionalizzazione delle imprese nel decreto è stata introdotta
una norma sul sistema "Export Banca". Il ministro dell'Economia con propri
decreti autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti spa al
servizio di Sace spa per dare vita, a condizioni di mercato, a un sistema
integrato di "export banca". A questo fine tra le operazioni di interesse
pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti spa con
l'utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge
185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009, rientrano anche le
operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le
operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della Sace.
Premio di occupazione. In via sperimentale nel 2009 e nel 2010 l'impresa
di appartenenza può impiegare i lavoratori in cassa integrazione in progetti di
formazione o riqualificazione, che possono includere attività produttiva
connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nel progetto avviene in
base a un accordo specifico tra le parti sociali stipulato presso il ministero
del Lavoro. Ai lavoratori spetta, oltre al trattamento di cassa integrazione
(80% dello stipendio), anche la differenza tra trattamento di sostegno al
reddito e retribuzione, che è a carico dell'azienda. L'onere di questo
intervento è valutato in 20 milioni di euro per il 2009 e in 150 milioni per il
2010, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Sarà un
decreto Lavoro, di concerto con l'Economia, da emanare entro 30 giorni, a
disciplinare le modalità attuative.
Riduzione del costo dell'energia. La norma prevede che il ministro dello
Sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas,
adotti con decreto misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010, ciascun
soggetto - che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di
trasporto una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato
al mercato nazionale - a offrire in vendita al punto di scambio virtuale, un
volume di gas pari a 5 miliardi di metri cubi, mediante procedure concorrenziali
non discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall'Autorità per
l'energia elettrica e il gas. L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di
vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente
il gas naturale, è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che
evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas.
Svalutazione
fiscale dei crediti in sofferenza.
La modifica al Tuir introdotta aumenta, con riferimento alle banche e agli altri
enti e società finanziari (art. 1 D.Lgs. 87/1992), la quota deducibile delle
svalutazioni dallo 0,30% allo 0,50% e contemporaneamente modifica la durata del
periodo di deduzione dell'importo delle svalutazioni dei crediti imputati in
bilancio eccedenti il limite, relativamente all'ammontare che eccede la media
dei crediti erogati nei due periodi di imposta precedenti, produce una maggiore
deducibilità rispetto alla normativa vigente. Le svalutazioni al di fuori della
deroga mantengono le regole attualmente vigenti.
Tempestività nei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni. Nell'ambito
della lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali le
pubbliche amministrazioni dovranno adottare entro il 31 dicembre 2009 misure
organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per
somministrazioni, forniture e appalti e dovranno pubblicare le disposizioni
adottate sul sito Internet. Il funzionario che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il
programma dei pagamenti necessari sia in linea con gli stanziamenti di bilancio
e con le regole della finanza pubblica. La violazione di questo obbligo comporta
responsabilità disciplinari e amministrative. Questa ultima disposizione non si
applica alle aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, compresi
i policlinici universitari, gli rccs pubblici, anche trasformati in formazioni.