Accelerazione degli ammortamenti. Entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei coefficienti di ammortamento (decreto del ministro delle Finanze 31 dicembre 1988), compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici. Lo scopo della disposizione è quello di tener conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico.

Autoimprenditorialità. Il provvedimento estende l'incentivo attualmente previsto per i datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009-2010 di ammortizzatori sociali in deroga anche al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui voglia intraprendere un'attività autonoma, avviare una auto o micro impresa o associarsi in cooperativa. Per l'autoimprenditorialità prevista in via sperimentale per gli anni 2009-2010, la liquidazione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le mensilità non ancora percepite, o, nel caso si tratti di lavoratore licenziato in conseguenza di esuberi strutturali, del trattamento di mobilità per un numero di mensilità non superiore a 12.

Compensazioni dei crediti fiscali. Riorganizzato il sistema delle compensazioni fiscali, con lo scopo di contrastare gli abusi e per incrementare la liquidità delle imprese. Fra le novità la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, per importi oltre i 10mila euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Detassazione degli investimenti in macchinari. Esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa del 50% del valore degli investimenti in macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007), fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. Per i periodi d'imposta in cui si applica l'agevolazione e per il successivo (2011), l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società è calcolato assumendo come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto e come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza della disposizione.

Internazionalizzazione delle imprese e sistema "Export banca". Per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese nel decreto è stata introdotta una norma sul sistema "Export Banca". Il ministro dell'Economia con propri decreti autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti spa al servizio di Sace spa per dare vita, a condizioni di mercato, a un sistema integrato di "export banca". A questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti spa con l'utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009, rientrano anche le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della Sace.

Premio di occupazione. In via sperimentale nel 2009 e nel 2010 l'impresa di appartenenza può impiegare i lavoratori in cassa integrazione in progetti di formazione o riqualificazione, che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nel progetto avviene in base a un accordo specifico tra le parti sociali stipulato presso il ministero del Lavoro. Ai lavoratori spetta, oltre al trattamento di cassa integrazione (80% dello stipendio), anche la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione, che è a carico dell'azienda. L'onere di questo intervento è valutato in 20 milioni di euro per il 2009 e in 150 milioni per il 2010, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Sarà un decreto Lavoro, di concerto con l'Economia, da emanare entro 30 giorni, a disciplinare le modalità attuative.

Riduzione del costo dell'energia. La norma prevede che il ministro dello Sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotti con decreto misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto - che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale - a offrire in vendita al punto di scambio virtuale, un volume di gas pari a 5 miliardi di metri cubi, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente il gas naturale, è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas.

Svalutazione fiscale dei crediti in sofferenza. La modifica al Tuir introdotta aumenta, con riferimento alle banche e agli altri enti e società finanziari (art. 1 D.Lgs. 87/1992), la quota deducibile delle svalutazioni dallo 0,30% allo 0,50% e contemporaneamente modifica la durata del periodo di deduzione dell'importo delle svalutazioni dei crediti imputati in bilancio eccedenti il limite, relativamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi di imposta precedenti, produce una maggiore deducibilità rispetto alla normativa vigente. Le svalutazioni al di fuori della deroga mantengono le regole attualmente vigenti.

Tempestività nei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni. Nell'ambito della lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali le pubbliche amministrazioni dovranno adottare entro il 31 dicembre 2009 misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e dovranno pubblicare le disposizioni adottate sul sito Internet. Il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti necessari sia in linea con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica. La violazione di questo obbligo comporta responsabilità disciplinari e amministrative. Questa ultima disposizione non si applica alle aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, compresi i policlinici universitari, gli rccs pubblici, anche trasformati in formazioni.