Accelerazione ammortamenti (art. 6 ) Entro il 31 dicembre 2009, prevista la revisione dei coefficienti di ammortamento (Decreto Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988), compensandola con i coefficienti per i beni industrialmente meno strategici. Lo scopo della disposizione è quello di tener conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia, sottoposti a un rapido processo di obsolescenza o che producono un maggior risparmio energetico.

Alitalia (art. 19, co. 3-4). I rimborsi per i piccoli obbligazionisti Alitalia salgono al 70,97%. Saranno rimborsati anche gli azionisti che potranno cedere al ministero dell'Economia i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento. Lo stanziamento per i piccoli risparmiatori passa da 100 milioni a 330 milioni di euro e il tetto ai rimborsi è fissato a 100mila euro per ciascun obbligazionista e 50mila euro per ciascun azionista. Il termine per il concambio di obbligazioni-azioni viene fissato al 31 agosto 2009 (attualmente per le obbligazioni era al 10 luglio 2009). L'indennizzo a chi possiede bond Alitalia sale al 70,97% del valore nominale, pari a 0,262589 euro per singola obbligazione. I titolari di azioni della vecchia Alitalia, ora in amministrazione straordinaria, hanno invece il diritto di cedere al ministero dell'Economia i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50%, pari a 0,2722 euro per singola azione. In cambio, gli stessi azionisti avranno titoli di stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di mille euro.

Assunzioni precari (art. 17, co. da 10 a 19). Previste dalle leggi finanziarie 2007 e 2008. Per il triennio 2010-2012 percorso di reclutamento speciale, fondato sul concorso pubblico, per il personale che pur avendo i requisiti previsti dalle citate leggi finanziarie non può beneficiare dei percorsi di stabilizzazione previsti, essendo la vigenza degli stessi limitata al 31 dicembre 2009. E' data possibilità, anche, alle amministrazioni di poter riservare ai precari una percentuale non superiore al 40 per cento dei posti complessivi messi a concorso. Importante novità, poi, sul fronte validità graduatorie. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010.

Autoimprenditorialità (art. 1, co. 7-8). Estensione dell'incentivo attualmente previsto per i datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 - 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, anche, al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui lo stesso ne faccia richiesta per intraprendere un'attività autonoma, avviare una auto o micro impresa o associarsi in cooperativa. Il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Sempre sul fronte auto imprenditorialità, prevista, anche, in via sperimentale per gli anni 2009-2010, la liquidazione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le mensilità non ancora percepite, o, nel caso si tratti di lavoratore licenziato in conseguenza di esuberi strutturali, del trattamento di mobilità per un numero di mensilità non superiore a dodici.

Banche e fondi (art. 25). Per adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali è autorizzata la spesa di 284 milioni di euro per l'anno 2009, in soli termini di competenza. I fondi serviranno per la ricostituzione del Fondo Ida (International Development Association), sportello confessionale della Banca Mondiale. Per il primo semestre 2009, infatti, era emersa la problematica dei ritardi nell'attivazione di iniziative legislative di rifinanziamento della partecipazione italiana alla ricostituzione del capitale di banche e fondi internazionali, a fronte di procedure negoziali già chiuse con le istituzioni.

Bonifici e assegni (art. 2, co. 1). A tutela dei risparmiatori, (a pena di nullità di qualsiasi eventuale patto contrario)  dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario di bonifici e assegni circolari non potrà superare il giorno lavorativo successivo alla data di versamento. Per gli assegni bancari, i giorni sono 3. Per quanto riguarda, invece, la disponibilità economica per il beneficiario, sempre dal 1° novembre prossimo, la data di disponibilità non potrà mai superare 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento per bonifici e assegni circolari, mentre per gli assegni bancari non potrà andare oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Un regime destinato a cambiare dal 1° aprile 2010, dove per tutti i titoli la data di disponibilità economica non potrà superare i 4 giorni.

Cassa integrazione straordinaria (art. 1, co. 5). 25 milioni di euro per il 2009 destinati al rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria previsti per crisi aziendale, in particolare per la cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o di parte di essi.

Compensazioni crediti fiscali (art. 10). Riorganizzato il sistema delle compensazioni fiscali, con lo scopo di contrastare gli abusi e per incrementare la liquidità delle imprese. Fra le principali novità, un controllo più incisivo sulla spettanza del credito Iva annuale chiesto a rimborso e la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, per importi oltre i 10mila euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Ciò consente all'amministrazione finanziaria un riscontro preventivo dei dati comprovanti l'esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi. Si riconosce, poi, ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata, la possibilità di non comprendere nella stessa la dichiarazione annuale Iva, nell'ipotesi in cui il credito da questa risultante venga utilizzato in compensazione ovvero chiesto a rimborso. Resta ferma, tuttavia, la possibilità per tali contribuenti di richiedere il rimborso del credito Iva annuale eccedente e di utilizzare lo stesso in compensazione anche dopo la dichiarazione unificata presentata nei tempi e nei modi previsti per legge. Altra novità riguarda curatori fallimentari e commissari liquidatori. Per sveltire i compiti delle Entrate, si individua il canale telematico, quale unica modalità di presentazione del modello per l'esposizione dei dati Iva relativi alla parte dell'anno d'imposta antecedente all'apertura della procedura concorsuale (modello Iva 74-bis). Semplificazioni in arrivo, poi, pure, per i contribuenti titolari di partita Iva, per i quali è previsto l'esonero dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati Iva se presentano la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto entro il mese di febbraio. Sale fino a 700mila euro, infine, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il limite massimo di crediti d'imposta e contributivi compensabili (fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, in un miliardo di lire per ciascun anno solare).

Contratti di solidarietà (art. 1, co. 6). In via sperimentale per il 2009 e il 2010 è prevista la stipula di contratti di solidarietà che prevedono un aumento del trattamento pari al 20% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario, per una durata massima fino al 31 dicembre 2010. L'aumento è nel limite di spesa di 40 milioni di euro per il 2009 e di 80 milioni per l'anno 2010. Tutti soldi provenienti dal Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Toccherà a un decreto Lavoro, di concerto con via XX Settembre, stabilire le modalità di attuazione della disposizione.

Contrasto all'arbitraggio fiscale internazionale (art. 13). Si vuole evitare indebiti arbitraggi fiscali, subordinando l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento a operazioni infragruppo, a una verifica di effettività sostanziale. Tra le novità in arrivo, si afferma, in particolare, ai fini della disapplicazione della disciplina antielusiva, l'effettivo radicamento economico del soggetto estero nel territorio di insediamento, mediante attività che abbiano sbocco nel mercato di riferimento. Nel caso di attività bancarie, finanziarie e assicurative, si prevede che il collegamento con il mercato di insediamento ricorra qualora oltre la metà delle fonti oppure degli impieghi o dei ricavi della società controllata estera derivino da operazioni effettuate nel predetto mercato. Si esclude, poi, la possibilità di disapplicare la disciplina CFC, qualora i proventi della società o ente estero controllato, per oltre il 50%, derivino da una o più delle seguenti fonti: gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, oppure cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica prestazioni di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

Copertura finanziaria (art. 16). La norma detta disposizioni volte a garantire la copertura finanziaria relativa alle minori entrate e maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto. Si specifica, inoltre, che le (eventuali) maggiori entrate derivanti dal decreto e non utilizzate a copertura degli oneri connessi allo stesso, siano, comunque, destinate a incrementare la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica (legge 307/2004) e all'attuazione delle manovre di bilancio per il 2010 e per gli anni successivi.

Corte dei conti (art. 17, co. 30-31). Il controllo dei giudici contabili anche sugli atti e contratti per incarichi di consulenza a soggetti estranei alle amministrazioni pubbliche. Viene, poi, previsto, in materia di coordinamento della finanza pubblica, che il presidente della Corte possa disporre che le sezioni unite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo, nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza.

Derivati (art. 17, co. 32). Si autorizzano, in attesa dell'emanazione del regolamento del ministero dell'Economia diretto all'individuazione della tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati che regioni, province autonome, enti locali possono concludere, le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia a ristrutturare le operazioni derivate in essere, qualora sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari. Si prevede che tale ristrutturazione debba essere finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie e debba svolgersi con il supporto del beneficio previsto nell'ambito del piano di rientro di cui legge 311/2004, previa autorizzazione e sotto la vigilanza di via XX Settembre.

Detassazione utili reinvestiti in macchinari (art. 5). Per sostenere, in questo periodo di forte crisi, l'export dei prodotti italiani all'estero, stabilita l'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa del 50% del valore degli investimenti in macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco (provvedimento del direttore delle Entrate del 16 novembre 2007), fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. La norma in esame prevede che l'esclusione vale a decorrere dal periodo d'imposta 2010, ossia che l'agevolazione venga fruita esclusivamente in sede di saldo per ognuna delle due annualità interessate (2009 e 2010), senza che essa incida sul calcolo e versamento degli acconti. Per quanto riguarda, poi, le attività industriali soggette a rischi di incidenti sul lavoro, si subordina la concessione degli incentivi al comprovato adempimento degli obblighi previsti sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. A fini antielusivi, si prevede che l'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

Enac (art. 17, co. 33-34). L'Enac potrà destinare a spese per investimenti e ricerca finalizzate anche alla sicurezza, la quota dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti dello Stato, previa individuazione degli interventi dal ministero delle Infrastrutture e trasporti.

Energia meno cara (art. 3). Per famiglie e imprese. Previsto, infatti, che, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati dell'energia, il ministro dello Sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotti, con decreto, misure che vincolino, per l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto - che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale - a offrire in vendita al punto di scambio virtuale, un volume di gas pari a 5 miliardi di metri cubi, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall'Autorità di settore. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale è fissato, con decreto dello Sviluppo economico, con riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo, anche, un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente. Chiarito, poi, che l'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente il gas naturale, è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi 3 anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas. Spetterà all'Autorità per l'energia elettrica e il gas consentire un'efficiente gestione dei volumi del gas ceduto, adeguando, tra l'altro, la disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilità a vantaggio dei clienti finali, anche industriali, e introducendo, pure, nelle tariffe di trasporto del gas naturale, misure di regressività che tengano conto della struttura costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall'inizio del prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto.

Enti pubblici inutili e lotta agli sprechi (art. 17, co. da 1 a 9). Si sposta al 31 ottobre 2009 il termine per la soppressione automatica di tutti quegli enti pubblici non economici che non abbiano, ancora, emanato i regolamenti di riordino. Sempre entro il 31 ottobre prossimo, dovranno essere adottati, anche, tutti i provvedimenti di trasformazione, soppressione e messa in liquidazione di enti e organismi pubblici statali, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento , di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi. Tra i principi e criteri direttivi degli emanandi provvedimenti, spicca la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti. Se non si ottengono i risparmi previsti, viene disposto, quale misura sanzionatoria, il divieto di nuove assunzioni. Vengono comunque fatte salve le assunzioni previste dalla normativa vigente in relazione alla peculiarità di taluni settori (polizia, forze armate, vigili del fuoco, magistrati, comparto scuola e università).

Export banca (art. 8). Il ministro dell'Economia con propri decreti autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti spa al servizio di Sace spa per dare vita, a condizioni di mercato, a un sistema integrato di "export banca". Tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti spa, con l'utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009, rientrano, anche, le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della Sace spa. La disposizione ha lo scopo di consentire l'utilizzo dei fondi dell'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto legge 269/2003, per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia di Sace spa.

Falsi invalidi (art. 20). Norme più stringenti per contrastare le frodi in materia di invalidità civile. Dal 1° gennaio 2010 per gli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità, sordità civile, handicap e disabilità, le commissioni mediche delle Asl saranno integrate da un medico Inps come componente effettivo. L'accertamento definitivo sarà effettuato dall'Inps, che ha, anche, il compito di accertare la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari è prevista l'immediata sospensione cautelativa del pagamento, da notificare entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilità per danno erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Sempre dal 1° gennaio 2010 le domande per ottenere benefici in tema di invalidità si presentano all'Inps, complete della certificazione sanitaria attestante la natura delle infermità invalidanti. Sarà compito dell'Inps trasmettere alle Asl in tempo reale, in via telematica, le domande. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della manovra sarà nominata dal ministro del Lavoro, di concerto con l'Economia, una commissione per aggiornare le tabelle che indicano le percentuali di invalidità civile.

Firma autografa in atti di liquidazione, accertamento e riscossione (art. 15, co. 7-8). La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. La norma ha come scopo quello di rendere più efficienti le attività istituzionali seriali, fermo restando la validità dell'atto amministrativo. Un provvedimento dei direttori delle agenzie fiscali e del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individuerà gli atti interessati dalla disposizione.

Gestioni in house (art. 19, co. 5). Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.

Giochi (art. 21). I Monopoli avranno il compito di avviare le attività necessarie alla realizzazione di una nuova procedura di selezione per la raccolta e la gestione delle lotterie nazionali a estrazione istantanea e differita, considerato l'approssimarsi della scadenza della concessione in corso. La norma introduce la possibilità, da parte di più soggetti, di vedersi attribuita la concessione per l'esercizio del medesimo gioco, all'esito di una procedura di selezione aperta, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Il sistema di aggiudicazione si basa sulla "offerta economicamente più vantaggiosa" da valutarsi principalmente in ragione dell'offerta al pagamento di una somma, a titolo di una tantum, individuata attraverso il sistema del rialzo, rispetto a una base d'asta di partenza che sia in grado di assicurare maggiori entrate, in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni euro nell'anno 2009 e a 100 milioni nell'anno 2010. La disposizione contiene, inoltre, una serie di criteri per la redazione del relativo bando in funzione di perseguire i preminenti interessi pubblici della sicurezza del gioco, della efficacia ed efficienza del sistema organizzativo, specie quello connesso al pagamento delle vincite e relativo sistema dei flussi finanziari, quello connesso a un effettivo controllo del pay-out, nonché quello della capillarità e efficienza della rete distributiva. Le concessioni così attribuite, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno una durata massima pari, di norma, a 9 anni, comunque suddivisi in 2 periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinato alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'amministrazione concedente, da esprimere entro il 1° semestre del 5 anno di concessione.

Indennità di trasferta e lavoro straordinario (art. 17, co. 35). Si indirizzano le risorse derivanti dalle agevolazioni fiscali e contributive sull'indennità di trasferta e sul lavoro straordinario, a tutt'oggi non utilizzate e disponibili, alle diverse finalità di protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture.

Indice indirizzi amministrazioni pubbliche (art. 17, co. 29). Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali, è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni e i cittadini.

Interventi urgenti reti energia (art. 4). Sarà un dpcm, sentiti gli enti locali interessati, a individuare gli interventi relativi a reti per la trasmissione e distribuzione dell'energia, realizzati con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico del Belpaese e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. Ogni intervento, dichiarato indifferibile, sarà seguito da un commissario ad hoc che emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività occorrenti al finanziamento, alla progettazione, all'autorizzazione, alla realizzazione e all'effettiva realizzazione dell'intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e con poteri sostitutivi e derogatori.

Lavoro flessibile (art. 17, co. 26-27). Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite dalla Funzione Pubblica, le amministrazioni sono tenute a redigere un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno.

Lotta ai paradisi fiscali (art. 12). Giro di vite su elusione ed evasione internazionale. Con una norma presuntiva, si stabilisce che investimenti e attività finanziarie fatte da italiani in paradisi fiscali sono illegali e vanno considerati come redditi sottratti a tassazione. Le Entrate istituiranno, in coordinamento con la Guardia di finanza, un'unità speciale per pizzicare i furbi. Le disposizioni danno attuazione alle intese che sono state raggiunte fra Stati aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute da Paese con regimi fiscali privilegiati. Lo scopo è quello di migliorare il livello di trasparenza fiscale (attualmente insoddisfacente) e incrementare la cooperazione amministrativa fra Stati.

Massimo scoperto (art. 2, co. 2). Previsto che l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo non possa superare lo 0,5%,per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. La novità sarà operativa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di manovra estiva. Il ministro dell'Economia, con propri provvedimenti, assicurerà la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.

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Mille" proroghe (artt. 23 e 24). Tra le principali, si segnala lo slittamento in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea. Bisognerà aspettare il 31 dicembre 2009, per consentire la conclusione dei lavori del tavolo tecnico attualmente operativo tra il ministero delle Infrastrutture, le rappresentanze regionali e comunali e le associazioni di categoria interessate per addivenire a una rivisitazione concordata della normativa che disciplina la materia del servizio taxi e noleggio con conducente. Proroga, poi, ma non oltre il 31 dicembre 2009, per la possibilità per i consulenti finanziari non iscritti all'albo (ancora da emanare) di continuare a esercitare l'attività di intermediazione. Avranno, invece, tempo fino al 31 dicembre 2010, le strutture alberghiere, con oltre 25 posti letto, per completare l'adeguamento delle strutture alberghiere alle disposizioni in materia di prevenzione incendi. Proroghe ad hoc sono previste per l'Abruzzo. E bisognerà, ancora, aspettare altri 12 mesi, per l'entrata in vigore della class action, l'azione collettiva risarcitoria prevista dalla Finanziaria per il 2008. Si prevedono, inoltre, una serie di disposizioni e atti per assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché la proroga della partecipazione del personale delle Forze Armate e di polizia alle missioni internazionali fino al 31 ottobre 2009, prevedendo una spesa complessiva di 510 milioni di euro.

Notifiche cartelle di pagamento (art. 15, co. da 3 a 5). Viene ridotto da 11 mesi a 9 mesi il termine a disposizione degli Agenti della riscossione per le notifiche delle cartelle di pagamento, per non incorrere nel rischio del diniego del diritto al discarico in caso di inesigibilità. Ciò, al fine di realizzare un corretto equilibrio tra le esigenze operative degli stessi agenti della riscossione e quelle degli enti creditori. Specificato che le nuove norme si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.

Pagamenti più veloci da parte dello Stato (art. 9). Nell'ambito della lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, le pubbliche amministrazioni dovranno adottare, entro il 31 dicembre 2009, misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e dovranno pubblicare le disposizioni adottate sul proprio sito Internet. Il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti necessari sia in linea con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica. La violazione di questo obbligo comporta responsabilità disciplinare e amministrativa. Qualora, poi, lo stanziamento di bilancio (per ragioni sopravvenute) non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione è tenuta ad adottare tutte le opportune iniziative (anche di tipo contabile) per evitare la formazione di debiti pregressi. Prevista una deroga per le aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, compresi i policlinici universitari, gli Irccs pubblici, anche trasformati in fondazioni. Via XX Settembre controllerà l'adempimento di questi obblighi e dovrà ricevere l'ammontare esatto dei crediti per somministrazioni, forniture e appalti maturati dai ministeri al 31 dicembre 2008, che saranno iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato 2009. Tali crediti saranno liquidati nei limiti delle risorse disponibili in sede di assestamento del bilancio.

Pignoramenti presso terzi (art. 15, co. 2). In materia di adempimenti del sostituto di imposta in ipotesi di somme liquidate a seguito di pignoramento presso tersi, si specifica che la ritenuta, ove prevista, deve esser effettuata dal terzo esecutato. Al fine di semplificare l'adempimento del sostituto, si stabilisce, anche, che la ritenuta è effettuata nella percentuale del 20 per cento. Con successivo provvedimento del direttore delle Entrate dovranno essere stabilite le modalità con le quali il terzo esecutato deve assolvere gli adempimenti dichiarativi e deve comunicare al soggetto debitore (tipo, datore di lavoro, ente pensionistico, committente) le ritenute effettuate al fine di consentire a questi di effettuare il conguaglio. Si vuole così porre fine alla annosa disputa fra datori di lavoro e istituti bancari, debitori dei primi, in ordine alla corretta individuazione del soggetto tenuto a effettuare gli adempimenti del sostituto di imposta (erogante o terzo esecutato) nonché della misura in cui tale prelievo deve essere operato. Ma c'è anche una finalità di cassa. La novità, infatti, ha effetti positivi sul gettito in quanto evita che, in considerazione della attuale incertezza applicativa, i redditi erogati non siano assoggettati a ritenuta da parte del sostituto ed eventualmente a imposta da parte del percettore.

Plusvalore aureo bancario (art. 14). La norma assoggetta a imposizione sostitutiva le componenti iscritte in bilancio originate dalle valutazioni al cambio di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi detenute nell'ambito dell'impresa, con esclusione ovviamente di quelle detenute per conto terzi. Quanto alle modalità di tassazione, si prevede espressamente che le predette plusvalenze sono assoggettate, separatamente dall'imponibile complessivo, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 6 per cento. Si chiarisce, poi, che le novità illustrate trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del presente decreto. Per tale periodo di imposta, il versamento dell'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente, a titolo di acconto, deve essere effettuato entro il termine di scadenza del versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relativo al periodo di imposta in corso alla entrata in vigore del provvedimento in esame. In alternativa il contribuente può scegliere di versare entro la predetta data il 50% dell'imposta e la restante quota in due rate di pari importo entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo all'anno di imposta 2009. Specificato, anche, che tale imposta sostitutiva, da imputare a conto economico dell'esercizio e il cui pagamento vale ai fini del riconoscimento fiscale dei plusvalori tassati, non è deducibile ai fini della determinazione del reddito. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Premio di occupazione (art. 1, co. 1 a 4). In considerazione dell'eccezionale periodo di crisi e, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, si consente alle imprese di utilizzare in progetti di formazione o riqualificazione i lavoratori già destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro. L'intervento costa 20 milioni di euro, nel 2009, e 150 milioni, nel 2010, da attingere al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. L'attuazione della disposizione sarà supervisionata (e attuata operativamente) dall'Economia e l'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto potrà avvenire sulla base di uno specifico accordo tra le parti sociali da stipularsi presso il ministero del Lavoro, che punta a incentivare e valorizzare il capitale umano nelle imprese. Ai lavoratori spetta, oltre al trattamento di cassa integrazione (80% dello stipendio), anche la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione, che è a carico dell'azienda.

Rateizzazione pagamenti (art. 15, co. 6). In considerazione della crisi globale in atto e dei conseguenti riflessi negativi che le difficoltà finanziarie delle imprese hanno in relazione all'obbligo dell'esborso finanziario, in unica soluzione, legato all'adeguamento Iva alle risultanze degli studi di settore, la disposizione garantisce l'applicabilità delle regole dettate per il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte anche alla maggiore imposta sul valore aggiunto derivante dall'adeguamento.

Ripresa versamenti Abruzzo (art. 25, co. 2-3). Dovranno avvenire senza l'applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.

Sanità (art. 22). Si interviene sulla programmazione delle risorse per la spesa sanitaria. Slitta al 31 luglio 2009 (dal 31 ottobre 2008) il termine per la stipula della specifica intesa tra Stato e regioni (province autonome), cui è subordinato il finanziamento integrativo al Ssn a carico del bilancio dello Stato, previo raggiungimento dei programmati obiettivi di riorganizzazione delle strutture sanitarie e di contenimento dei costi del relativo settore. La stessa intesa dovrà, pure, confermare, per il 2010 e 2011, le anticipazioni a titolo di premialità in favore delle regioni adempienti. Da segnalare, anche, lo spostamento, sempre al 31 luglio 2009, del termine ultimo di stipula dell'intesa, pena l'intervento del Welfare e dell'Economia, per la fissazione di standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi, utili a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. La disposizione prevede, in caso di mancata intesa entro il termine sovra citato, comunque il mantenimento nella misura del 7% dello standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale rispetto al finanziamento ordinario e alle entrate regionali, al cui raggiungimento scatta obbligatoriamente la sottoscrizione dei piani di rientro. Si introducono, anche, nuovi adempimenti regionali: la trasmissione entro il 30 settembre 2009, e comunque con cadenza annuale, di un provvedimento ricognitivo delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza, con indicazione della specifica fonte di finanziamento non a carico del Ssn e l'accertamento della qualità delle procedure amministrativo-contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, previa fissazione di criteri con decreto del Welfare, sentite le regioni, da emanarsi entro il 31 ottobre prossimo. Da segnalare, infine, l'ististuzione, presso l'Economia, di un fondo di 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2009, (alimentato da un contributo annuo fisso) a favore dell' Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Scambi informativi (art. 15, co. 1). Per stanare eventuali imbroglioni, dal 1° gennaio 2010, tutte le pubbliche amministrazioni, a partire da quella Finanziaria, saranno tenute a fornire all'Inps tutti i dati sui titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali e rispettivi coniugi e familiari.

Sfratti sospesi (art. 23, co. 1). Sfratti sospesi per altri 6 mesi: e cioè, fino al 31 dicembre 2009.

Società pubbliche (art. 19). Anche loro sono soggette alle norme che impongono divieti o limitazioni alle assunzioni di personale. Dovranno, poi, adeguare le politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Prevista, pure, che la delibera di autorizzazione all'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali deve essere trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti. Inoltre, in luogo della riduzione dei componenti degli organi societari delle società controllate da amministrazioni pubbliche, previste dalla Finanziaria per il 2008, si prevede che l'organo di amministrazione, previa delibera dell'assemblea dei soci, possa attribuire deleghe operative al presidente, nonché delegare proprie attribuzioni a un solo componente, determinando in concreto il contenuto delle deleghe e i relativi compensi.

Svalutazione fiscale dei crediti in sofferenza (art. 7). Si inserisce nel testo dell'articolo 106 del Tuir, il comma 3-bis, relativo alla deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti degli enti creditizi e finanziari di cui al Dlgs 87/1992. In particolare, per talune categorie di crediti segnatamente individuati e concessi a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 (dal 2010 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), le modifiche introdotte dispongono, l'aumento della misura percentuale della svalutazione fiscalmente deducibile e degli accantonamenti per rischi su crediti dallo 0,30% allo 0,50% e la riduzione, da diciotto a nove, del numero di periodi di imposta nei quali è possibile portare in deduzione l'importo delle svalutazioni che eccedono i limiti annuali di deduzione. Si chiarisce, poi, che i crediti per i quali è possibile fruire della svalutazione nella misura dello 0, 50% sono quelli non assistiti da garanzia o misure agevolative prestate dallo Stato, da enti pubblici da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato. L'eccedenza della svalutazione di periodo rispetto alla misura deducibile in ciascun esercizio, formatasi a decorrere dall'esercizio di prima applicazione delle disposizioni del comma 3-bis, è deducibile in quote costanti negli esercizi successivi fino al nono esercizio successivo a quello in cui si è formata. Chiarito, poi, pure, che per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento la disciplina introdotta con la norma in commento si applica ai crediti erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. All'Agenzia delle entrate, infine, i compiti di controllo mirati alla corretta applicazione delle nuove norme, prevedendo altresì, per i casi di violazione, l'applicazione di sanzioni nella misura massima.

Studi economici e sociali (art. 11). Prevista un'integrazione dei sistemi informativi dei ministeri dell'Economia e del Lavoro, allo scopo di costituire un sistema unitario, quale base di riferimento essenziale per lo svolgimento di studi mirati alla elaborazione di politiche economiche e sociali. Il processo di integrazione assicurerà, in particolare, il conseguimento di dati macronumerici. Ma se dovessero entrare in ballo dati personali, le modalità di utilizzo integrato dei sistemi informativi, nella parte eventualmente concernente tali dati personali, saranno definite, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Surrogazione mutuo (art. 2, co. 3). Prevista, a favore dei clienti, un'ipotesi di risarcimento per il caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione. In questo caso, la banca cedente è, comunque, tenuta a risarcire il cliente l'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima. Anche in questo caso (come nell'ipotesi del tetto allo 0,5% del massimo scoperto) le disposizioni sono operative dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di manovra estiva.

Tesoreria statale (art. 18). Con appositi decreti (non regolamentari) di via XX Settembre sono fissati criteri, modi e tempi per l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato per le società non quotate a totale partecipazione statale, previa garanzia che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di spesa. Sempre decreti dell'Economia potranno stabilire che tali società debbano detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato, fissando, pure, l'eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla giacenza affluente su tali conti correnti, per la parte, però, non proveniente dal bilancio dello Stato.

Visite fiscali (art. 17, co. 23-24). Le pagano le Usl, che avranno per questo scopo un finanziamento ulteriore, considerato come gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale. Torna, poi, di 4 ore la reperibilità a casa del personale pubblico malato: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.