Accelerazione ammortamenti
(art. 6 ) Entro il 31 dicembre 2009,
prevista la revisione dei coefficienti di ammortamento (Decreto Ministro
delle Finanze 31 dicembre 1988), compensandola con i coefficienti per i beni
industrialmente meno strategici. Lo scopo della disposizione è quello di tener
conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata
tecnologia, sottoposti a un rapido processo di obsolescenza o che producono un
maggior risparmio energetico.
Alitalia
(art. 19, co. 3-4). I rimborsi per i
piccoli obbligazionisti Alitalia salgono al 70,97%. Saranno rimborsati anche gli
azionisti che potranno cedere al ministero dell'Economia i propri titoli per un
controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni
nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento. Lo stanziamento per i
piccoli risparmiatori passa da 100 milioni a 330 milioni di euro e il tetto ai
rimborsi è fissato a 100mila euro per ciascun obbligazionista e 50mila euro per
ciascun azionista. Il termine per il concambio di obbligazioni-azioni viene
fissato al 31 agosto 2009 (attualmente per le obbligazioni era al 10 luglio
2009). L'indennizzo a chi possiede bond Alitalia sale al 70,97% del valore
nominale, pari a 0,262589 euro per singola obbligazione. I titolari di azioni
della vecchia Alitalia, ora in amministrazione straordinaria, hanno invece il
diritto di cedere al ministero dell'Economia i propri titoli per un controvalore
determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese
di negoziazione ridotto del 50%, pari a 0,2722 euro per singola azione. In
cambio, gli stessi azionisti avranno titoli di stato di nuova emissione, senza
cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di mille
euro.
Assunzioni precari
(art. 17, co. da 10 a 19). Previste
dalle leggi finanziarie 2007 e 2008. Per il triennio 2010-2012 percorso di
reclutamento speciale, fondato sul concorso pubblico, per il personale che pur
avendo i requisiti previsti dalle citate leggi finanziarie non può beneficiare
dei percorsi di stabilizzazione previsti, essendo la vigenza degli stessi
limitata al 31 dicembre 2009. E' data possibilità, anche, alle amministrazioni
di poter riservare ai precari una percentuale non superiore al 40 per cento dei
posti complessivi messi a concorso. Importante novità, poi, sul fronte validità
graduatorie. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni
delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004, sono prorogate
al 31 dicembre 2010.
Autoimprenditorialità
(art. 1, co. 7-8). Estensione dell'incentivo
attualmente previsto per i datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari
per gli anni 2009 - 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, anche, al
lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui
lo stesso ne faccia richiesta per intraprendere un'attività autonoma, avviare
una auto o micro impresa o associarsi in cooperativa. Il lavoratore,
successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione, deve
dimettersi dall'impresa di appartenenza. Sempre sul fronte auto
imprenditorialità, prevista, anche, in via sperimentale per gli anni 2009-2010,
la liquidazione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le
mensilità non ancora percepite, o, nel caso si tratti di lavoratore licenziato
in conseguenza di esuberi strutturali, del trattamento di mobilità per un numero
di mensilità non superiore a dodici.
Banche e fondi
(art. 25). Per adempiere agli
impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi
internazionali è autorizzata la spesa di 284 milioni di euro per l'anno 2009, in
soli termini di competenza. I fondi serviranno per la ricostituzione del Fondo
Ida (International Development Association), sportello confessionale della Banca
Mondiale. Per il primo semestre 2009, infatti, era emersa la problematica dei
ritardi nell'attivazione di iniziative legislative di rifinanziamento della
partecipazione italiana alla ricostituzione del capitale di banche e fondi
internazionali, a fronte di procedure negoziali già chiuse con le istituzioni.
Bonifici e assegni
(art. 2, co. 1). A tutela dei
risparmiatori, (a pena di nullità di qualsiasi eventuale patto contrario) dal
1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario di bonifici e assegni
circolari non potrà superare il giorno lavorativo successivo alla data di
versamento. Per gli assegni bancari, i giorni sono 3. Per quanto riguarda,
invece, la disponibilità economica per il beneficiario, sempre dal 1° novembre
prossimo, la data di disponibilità non potrà mai superare 4 giorni lavorativi
successivi alla data del versamento per bonifici e assegni circolari, mentre per
gli assegni bancari non potrà andare oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla
data del versamento. Un regime destinato a cambiare dal 1° aprile 2010, dove per
tutti i titoli la data di disponibilità economica non potrà superare i 4 giorni.
Cassa integrazione
straordinaria (art. 1, co. 5). 25
milioni di euro per il 2009 destinati al rifinanziamento delle proroghe a 24
mesi dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria previsti per
crisi aziendale, in particolare per la cessazione dell'attività dell'intera
azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o di parte di
essi.
Compensazioni
crediti fiscali (art. 10).
Riorganizzato il sistema delle compensazioni fiscali, con lo scopo di
contrastare gli abusi e per incrementare la liquidità delle imprese. Fra le
principali novità, un controllo più incisivo sulla spettanza del credito Iva
annuale chiesto a rimborso e la compensazione del credito annuale o relativo a
periodi inferiori all'anno dell'Iva, per importi oltre i 10mila euro annui, può
essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Ciò
consente all'amministrazione finanziaria un riscontro preventivo dei dati
comprovanti l'esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in
compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi. Si riconosce, poi,
ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata, la
possibilità di non comprendere nella stessa la dichiarazione annuale Iva,
nell'ipotesi in cui il credito da questa risultante venga utilizzato in
compensazione ovvero chiesto a rimborso. Resta ferma, tuttavia, la possibilità
per tali contribuenti di richiedere il rimborso del credito Iva annuale
eccedente e di utilizzare lo stesso in compensazione anche dopo la dichiarazione
unificata presentata nei tempi e nei modi previsti per legge. Altra novità
riguarda curatori fallimentari e commissari liquidatori. Per sveltire i compiti
delle Entrate, si individua il canale telematico, quale unica modalità di
presentazione del modello per l'esposizione dei dati Iva relativi alla parte
dell'anno d'imposta antecedente all'apertura della procedura concorsuale
(modello Iva 74-bis). Semplificazioni in arrivo, poi, pure, per i contribuenti
titolari di partita Iva, per i quali è previsto l'esonero dall'obbligo di
presentazione della comunicazione dati Iva se presentano la dichiarazione
annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto entro il mese di febbraio. Sale
fino a 700mila euro, infine, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il limite massimo
di crediti d'imposta e contributivi compensabili (fissato, a decorrere dal 1°
gennaio 2001, in un miliardo di lire per ciascun anno solare).
Contratti di solidarietà
(art. 1, co. 6). In via sperimentale
per il 2009 e il 2010 è prevista la stipula di contratti di solidarietà che
prevedono un aumento del trattamento pari al 20% del trattamento retributivo
perso a seguito della riduzione di orario, per una durata massima fino al 31
dicembre 2010. L'aumento è nel limite di spesa di 40 milioni di euro per il 2009
e di 80 milioni per l'anno 2010. Tutti soldi provenienti dal Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione. Toccherà a un decreto Lavoro, di concerto con via
XX Settembre, stabilire le modalità di attuazione della disposizione.
Contrasto
all'arbitraggio fiscale internazionale
(art. 13). Si vuole evitare indebiti arbitraggi fiscali, subordinando l'accesso
a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare
riferimento a operazioni infragruppo, a una verifica di effettività sostanziale.
Tra le novità in arrivo, si afferma, in particolare, ai fini della
disapplicazione della disciplina antielusiva, l'effettivo radicamento economico
del soggetto estero nel territorio di insediamento, mediante attività che
abbiano sbocco nel mercato di riferimento. Nel caso di attività bancarie,
finanziarie e assicurative, si prevede che il collegamento con il mercato di
insediamento ricorra qualora oltre la metà delle fonti oppure degli impieghi o
dei ricavi della società controllata estera derivino da operazioni effettuate
nel predetto mercato. Si esclude, poi, la possibilità di disapplicare la
disciplina CFC, qualora i proventi della società o ente estero controllato, per
oltre il 50%, derivino da una o più delle seguenti fonti: gestione, detenzione o
investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie,
oppure cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla
proprietà industriale, letteraria o artistica prestazioni di servizi nei
confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o
l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa
società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi
finanziari.
Copertura
finanziaria (art. 16). La norma detta
disposizioni volte a garantire la copertura finanziaria relativa alle minori
entrate e maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto. Si
specifica, inoltre, che le (eventuali) maggiori entrate derivanti dal decreto e
non utilizzate a copertura degli oneri connessi allo stesso, siano, comunque,
destinate a incrementare la dotazione del fondo per interventi strutturali di
politica economica (legge 307/2004) e all'attuazione delle manovre di bilancio
per il 2010 e per gli anni successivi.
Corte dei conti
(art. 17, co. 30-31). Il controllo dei
giudici contabili anche sugli atti e contratti per incarichi di consulenza a
soggetti estranei alle amministrazioni pubbliche. Viene, poi, previsto, in
materia di coordinamento della finanza pubblica, che il presidente della Corte
possa disporre che le sezioni unite adottino pronunce di orientamento generale
sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di
controllo, nonché sui casi che presentano una questione di massima di
particolare rilevanza.
Derivati
(art. 17, co. 32). Si autorizzano, in attesa
dell'emanazione del regolamento del ministero dell'Economia diretto
all'individuazione della tipologia dei contratti relativi agli strumenti
finanziari derivati che regioni, province autonome, enti locali possono
concludere, le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia a ristrutturare le
operazioni derivate in essere, qualora sussistano eccezionali condizioni
economiche e dei mercati finanziari. Si prevede che tale ristrutturazione debba
essere finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della
sostenibilità delle posizioni finanziarie e debba svolgersi con il supporto del
beneficio previsto nell'ambito del piano di rientro di cui legge 311/2004,
previa autorizzazione e sotto la vigilanza di via XX Settembre.
Detassazione utili
reinvestiti in macchinari (art. 5).
Per sostenere, in questo periodo di forte crisi, l'export dei prodotti
italiani all'estero, stabilita l'esclusione dall'imposizione sul reddito di
impresa del 50% del valore degli investimenti in macchinari e apparecchiature
compresi nella divisione 28 della tabella Ateco (provvedimento del direttore
delle Entrate del 16 novembre 2007), fatti a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. La norma in esame prevede
che l'esclusione vale a decorrere dal periodo d'imposta 2010, ossia che
l'agevolazione venga fruita esclusivamente in sede di saldo per ognuna delle due
annualità interessate (2009 e 2010), senza che essa incida sul calcolo e
versamento degli acconti. Per quanto riguarda, poi, le attività industriali
soggette a rischi di incidenti sul lavoro, si subordina la concessione degli
incentivi al comprovato adempimento degli obblighi previsti sul controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. A
fini antielusivi, si prevede che l'incentivo fiscale è revocato se
l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a
finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta
successivo all'acquisto.
Enac
(art. 17, co. 33-34). L'Enac potrà destinare a
spese per investimenti e ricerca finalizzate anche alla sicurezza, la quota
dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti dello Stato,
previa individuazione degli interventi dal ministero delle Infrastrutture e
trasporti.
Energia meno cara
(art. 3). Per famiglie e imprese.
Previsto, infatti, che, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei
mercati dell'energia, il ministro dello Sviluppo economico, su proposta
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotti, con decreto, misure che
vincolino, per l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto - che nell'anno
termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto una quota
superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato
nazionale - a offrire in vendita al punto di scambio virtuale, un volume di gas
pari a 5 miliardi di metri cubi, mediante procedure concorrenziali non
discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall'Autorità di settore.
Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale è fissato,
con decreto dello Sviluppo economico, con riferimento ai prezzi medi dei mercati
europei rilevanti e prevedendo, anche, un riscontro di congruenza tra il prezzo
da riconoscere e la struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal
cedente. Chiarito, poi, che l'eventuale differenza positiva tra il prezzo di
vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente
il gas naturale, è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che,
sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi 3 anni, evidenzino un
elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas. Spetterà all'Autorità per
l'energia elettrica e il gas consentire un'efficiente gestione dei volumi del
gas ceduto, adeguando, tra l'altro, la disciplina del bilanciamento del gas
naturale, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilità a vantaggio dei
clienti finali, anche industriali, e introducendo, pure, nelle tariffe di
trasporto del gas naturale, misure di regressività che tengano conto della
struttura costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a valere
dall'inizio del prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto.
Enti pubblici
inutili e lotta agli sprechi (art. 17,
co. da 1 a 9). Si sposta al 31 ottobre 2009 il termine per la
soppressione automatica di tutti quegli enti pubblici non economici che non
abbiano, ancora, emanato i regolamenti di riordino. Sempre entro il 31 ottobre
prossimo, dovranno essere adottati, anche, tutti i provvedimenti di
trasformazione, soppressione e messa in liquidazione di enti e organismi
pubblici statali, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita,
di ridurre il complesso della spesa di funzionamento , di incrementare
l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi. Tra i principi e criteri
direttivi degli emanandi provvedimenti, spicca la riduzione del numero degli
uffici dirigenziali esistenti. Se non si ottengono i risparmi previsti, viene
disposto, quale misura sanzionatoria, il divieto di nuove assunzioni. Vengono
comunque fatte salve le assunzioni previste dalla normativa vigente in relazione
alla peculiarità di taluni settori (polizia, forze armate, vigili del fuoco,
magistrati, comparto scuola e università).
Export banca
(art. 8). Il ministro dell'Economia con
propri decreti autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti
spa al servizio di Sace spa per dare vita, a condizioni di mercato, a un sistema
integrato di "export banca". Tra le operazioni di interesse pubblico che possono
essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti spa, con l'utilizzo dei fondi
previsti dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 185/2008, convertito
con modificazioni dalla legge 2/2009, rientrano, anche, le operazioni per
sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono
assistite da garanzia o assicurazione della Sace spa. La disposizione ha lo
scopo di consentire l'utilizzo dei fondi dell'articolo 5, comma 7, lettera a)
del decreto legge 269/2003, per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese
quando le operazioni sono assistite da garanzia di Sace spa.
Falsi invalidi
(art. 20). Norme più stringenti
per contrastare le frodi in materia di invalidità civile. Dal 1° gennaio 2010
per gli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità, sordità civile,
handicap e disabilità, le commissioni mediche delle Asl saranno integrate da un
medico Inps come componente effettivo. L'accertamento definitivo sarà effettuato
dall'Inps, che ha, anche, il compito di accertare la permanenza dei requisiti
sanitari nei confronti dei titolari di invalidità. In caso di comprovata
insussistenza dei prescritti requisiti sanitari è prevista l'immediata
sospensione cautelativa del pagamento, da notificare entro trenta giorni dalla
data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di
revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti
prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono
rilevati elementi di responsabilità per danno erariale, i prefetti sono tenuti
ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di
responsabilità. Sempre dal 1° gennaio 2010 le domande per ottenere benefici in
tema di invalidità si presentano all'Inps, complete della certificazione
sanitaria attestante la natura delle infermità invalidanti. Sarà compito
dell'Inps trasmettere alle Asl in tempo reale, in via telematica, le domande.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della manovra sarà nominata dal ministro
del Lavoro, di concerto con l'Economia, una commissione per aggiornare le
tabelle che indicano le percentuali di invalidità civile.
Firma autografa in atti di
liquidazione, accertamento e riscossione
(art. 15, co. 7-8). La firma autografa prevista
sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che
disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e
dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato può essere sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione
dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi
informativi automatizzati. La norma ha come scopo quello di rendere più
efficienti le attività istituzionali seriali, fermo restando la validità
dell'atto amministrativo. Un provvedimento dei direttori delle agenzie fiscali e
del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
individuerà gli atti interessati dalla disposizione.
Gestioni in house
(art. 19, co. 5). Le amministrazioni
dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono
affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e
nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le
predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su
propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei
confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di
funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse
finanziarie dei fondi stessi.
Giochi
(art. 21). I Monopoli avranno il compito di
avviare le attività necessarie alla realizzazione di una nuova procedura di
selezione per la raccolta e la gestione delle lotterie nazionali a estrazione
istantanea e differita, considerato l'approssimarsi della scadenza della
concessione in corso. La norma introduce la possibilità, da parte di più
soggetti, di vedersi attribuita la concessione per l'esercizio del medesimo
gioco, all'esito di una procedura di selezione aperta, nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria. Il sistema di aggiudicazione si basa sulla
"offerta economicamente più vantaggiosa" da valutarsi principalmente in ragione
dell'offerta al pagamento di una somma, a titolo di una tantum, individuata
attraverso il sistema del rialzo, rispetto a una base d'asta di partenza che sia
in grado di assicurare maggiori entrate, in misura non inferiore
complessivamente a 500 milioni euro nell'anno 2009 e a 100 milioni nell'anno
2010. La disposizione contiene, inoltre, una serie di criteri per la redazione
del relativo bando in funzione di perseguire i preminenti interessi pubblici
della sicurezza del gioco, della efficacia ed efficienza del sistema
organizzativo, specie quello connesso al pagamento delle vincite e relativo
sistema dei flussi finanziari, quello connesso a un effettivo controllo del
pay-out, nonché quello della capillarità e efficienza della rete distributiva.
Le concessioni così attribuite, eventualmente rinnovabili per non più di una
volta, hanno una durata massima pari, di norma, a 9 anni, comunque suddivisi in
2 periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per
il secondo periodo è subordinato alla positiva valutazione dell'andamento della
gestione da parte dell'amministrazione concedente, da esprimere entro il 1°
semestre del 5 anno di concessione.
Indennità di
trasferta e lavoro straordinario (art.
17, co. 35). Si indirizzano le risorse derivanti dalle agevolazioni fiscali e
contributive sull'indennità di trasferta e sul lavoro straordinario, a tutt'oggi
non utilizzate e disponibili, alle diverse finalità di protezione ambientale e
per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi
all'utilizzo delle infrastrutture.
Indice indirizzi
amministrazioni pubbliche (art. 17, co.
29). Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali, è
istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale
sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le
informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da
utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio
di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le
amministrazioni e i cittadini.
Interventi urgenti
reti energia (art. 4). Sarà un
dpcm, sentiti gli enti locali interessati, a individuare gli interventi relativi
a reti per la trasmissione e distribuzione dell'energia, realizzati con capitale
prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrano particolari ragioni
di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico del Belpaese e che
devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. Ogni intervento,
dichiarato indifferibile, sarà seguito da un commissario ad hoc che emana gli
atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività occorrenti al
finanziamento, alla progettazione, all'autorizzazione, alla realizzazione e
all'effettiva realizzazione dell'intervento, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie e con poteri sostitutivi e derogatori.
Lavoro flessibile
(art. 17, co. 26-27). Al fine di
combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre
di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite dalla Funzione Pubblica,
le amministrazioni sono tenute a redigere un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31
gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo
interno.
Lotta ai paradisi
fiscali (art. 12). Giro di vite
su elusione ed evasione internazionale. Con una norma presuntiva, si stabilisce
che investimenti e attività finanziarie fatte da italiani in paradisi fiscali
sono illegali e vanno considerati come redditi sottratti a tassazione. Le
Entrate istituiranno, in coordinamento con la Guardia di finanza, un'unità
speciale per pizzicare i furbi. Le disposizioni danno attuazione alle intese che
sono state raggiunte fra Stati aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico (Ocse) in materia di emersione di attività economiche e
finanziarie detenute da Paese con regimi fiscali privilegiati. Lo scopo è quello
di migliorare il livello di trasparenza fiscale (attualmente insoddisfacente) e
incrementare la cooperazione amministrativa fra Stati.
Massimo scoperto
(art. 2, co. 2). Previsto che
l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo non possa superare lo 0,5%,per
trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di
remunerazione. La novità sarà operativa dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto di manovra estiva. Il ministro dell'Economia,
con propri provvedimenti, assicurerà la vigilanza sull'osservanza delle
prescrizioni del presente articolo.
"Mille" proroghe
(artt. 23 e 24). Tra le principali, si
segnala lo slittamento in materia di trasporto di persone mediante autoservizi
non di linea. Bisognerà aspettare il 31 dicembre 2009, per consentire la
conclusione dei lavori del tavolo tecnico attualmente operativo tra il ministero
delle Infrastrutture, le rappresentanze regionali e comunali e le associazioni
di categoria interessate per addivenire a una rivisitazione concordata della
normativa che disciplina la materia del servizio taxi e noleggio con conducente.
Proroga, poi, ma non oltre il 31 dicembre 2009, per la possibilità per i
consulenti finanziari non iscritti all'albo (ancora da emanare) di continuare a
esercitare l'attività di intermediazione. Avranno, invece, tempo fino al 31
dicembre 2010, le strutture alberghiere, con oltre 25 posti letto, per
completare l'adeguamento delle strutture alberghiere alle disposizioni in
materia di prevenzione incendi. Proroghe ad hoc sono previste per l'Abruzzo. E
bisognerà, ancora, aspettare altri 12 mesi, per l'entrata in vigore della class
action, l'azione collettiva risarcitoria prevista dalla Finanziaria per il 2008.
Si prevedono, inoltre, una serie di disposizioni e atti per assicurare la
prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione, nonché la proroga della partecipazione
del personale delle Forze Armate e di polizia alle missioni internazionali fino
al 31 ottobre 2009, prevedendo una spesa complessiva di 510 milioni di euro.
Notifiche cartelle
di pagamento (art. 15, co. da 3 a 5).
Viene ridotto da 11 mesi a 9 mesi il termine a disposizione degli Agenti della
riscossione per le notifiche delle cartelle di pagamento, per non incorrere nel
rischio del diniego del diritto al discarico in caso di inesigibilità. Ciò, al
fine di realizzare un corretto equilibrio tra le esigenze operative degli stessi
agenti della riscossione e quelle degli enti creditori. Specificato che le nuove
norme si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere
dal 31 ottobre 2009.
Pagamenti più
veloci da parte dello Stato (art. 9).
Nell'ambito della lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, le pubbliche amministrazioni dovranno adottare, entro il 31
dicembre 2009, misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento
delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e dovranno
pubblicare le disposizioni adottate sul proprio sito Internet. Il funzionario
che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di
accertare preventivamente che il programma dei pagamenti necessari sia in linea
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica. La
violazione di questo obbligo comporta responsabilità disciplinare e
amministrativa. Qualora, poi, lo stanziamento di bilancio (per ragioni
sopravvenute) non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale,
l'amministrazione è tenuta ad adottare tutte le opportune iniziative (anche di
tipo contabile) per evitare la formazione di debiti pregressi. Prevista una
deroga per le aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie,
compresi i policlinici universitari, gli Irccs pubblici, anche trasformati in
fondazioni. Via XX Settembre controllerà l'adempimento di questi obblighi e
dovrà ricevere l'ammontare esatto dei crediti per somministrazioni, forniture e
appalti maturati dai ministeri al 31 dicembre 2008, che saranno iscritti nel
conto dei residui passivi del bilancio dello Stato 2009. Tali crediti saranno
liquidati nei limiti delle risorse disponibili in sede di assestamento del
bilancio.
Pignoramenti presso terzi
(art. 15, co. 2). In materia di
adempimenti del sostituto di imposta in ipotesi di somme liquidate a seguito di
pignoramento presso tersi, si specifica che la ritenuta, ove prevista, deve
esser effettuata dal terzo esecutato. Al fine di semplificare l'adempimento del
sostituto, si stabilisce, anche, che la ritenuta è effettuata nella percentuale
del 20 per cento. Con successivo provvedimento del direttore delle Entrate
dovranno essere stabilite le modalità con le quali il terzo esecutato deve
assolvere gli adempimenti dichiarativi e deve comunicare al soggetto debitore
(tipo, datore di lavoro, ente pensionistico, committente) le ritenute effettuate
al fine di consentire a questi di effettuare il conguaglio. Si vuole così porre
fine alla annosa disputa fra datori di lavoro e istituti bancari, debitori dei
primi, in ordine alla corretta individuazione del soggetto tenuto a effettuare
gli adempimenti del sostituto di imposta (erogante o terzo esecutato) nonché
della misura in cui tale prelievo deve essere operato. Ma c'è anche una finalità
di cassa. La novità, infatti, ha effetti positivi sul gettito in quanto evita
che, in considerazione della attuale incertezza applicativa, i redditi erogati
non siano assoggettati a ritenuta da parte del sostituto ed eventualmente a
imposta da parte del percettore.
Plusvalore aureo
bancario (art. 14). La norma assoggetta
a imposizione sostitutiva le componenti iscritte in bilancio originate dalle
valutazioni al cambio di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi
detenute nell'ambito dell'impresa, con esclusione ovviamente di quelle detenute
per conto terzi. Quanto alle modalità di tassazione, si prevede espressamente
che le predette plusvalenze sono assoggettate, separatamente dall'imponibile
complessivo, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative
addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con
l'aliquota del 6 per cento. Si chiarisce, poi, che le novità illustrate trovano
applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore
del presente decreto. Per tale periodo di imposta, il versamento dell'imposta
sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di
imposta precedente, a titolo di acconto, deve essere effettuato entro il termine
di scadenza del versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi
relativo al periodo di imposta in corso alla entrata in vigore del provvedimento
in esame. In alternativa il contribuente può scegliere di versare entro la
predetta data il 50% dell'imposta e la restante quota in due rate di pari
importo entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi
relativo all'anno di imposta 2009. Specificato, anche, che tale imposta
sostitutiva, da imputare a conto economico dell'esercizio e il cui pagamento
vale ai fini del riconoscimento fiscale dei plusvalori tassati, non è deducibile
ai fini della determinazione del reddito. Per l'accertamento, la liquidazione,
la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di
imposte sui redditi.
Premio di
occupazione (art. 1, co. 1 a 4). In
considerazione dell'eccezionale periodo di crisi e, in via sperimentale per gli
anni 2009 e 2010, si consente alle imprese di utilizzare in progetti di
formazione o riqualificazione i lavoratori già destinatari di trattamenti di
sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro. L'intervento costa 20
milioni di euro, nel 2009, e 150 milioni, nel 2010, da attingere al Fondo
sociale per l'occupazione e la formazione. L'attuazione della disposizione sarà
supervisionata (e attuata operativamente) dall'Economia e l'inserimento del
lavoratore nelle attività del progetto potrà avvenire sulla base di uno
specifico accordo tra le parti sociali da stipularsi presso il ministero del
Lavoro, che punta a incentivare e valorizzare il capitale umano nelle imprese.
Ai lavoratori spetta, oltre al trattamento di cassa integrazione (80% dello
stipendio), anche la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e
retribuzione, che è a carico dell'azienda.
Rateizzazione
pagamenti (art. 15, co. 6). In
considerazione della crisi globale in atto e dei conseguenti riflessi negativi
che le difficoltà finanziarie delle imprese hanno in relazione all'obbligo
dell'esborso finanziario, in unica soluzione, legato all'adeguamento Iva alle
risultanze degli studi di settore, la disposizione garantisce l'applicabilità
delle regole dettate per il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di
saldo e acconto delle imposte anche alla maggiore imposta sul valore aggiunto
derivante dall'adeguamento.
Ripresa versamenti
Abruzzo (art. 25, co. 2-3). Dovranno
avvenire senza l'applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di
pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.
Sanità
(art. 22). Si interviene sulla
programmazione delle risorse per la spesa sanitaria. Slitta al 31 luglio 2009
(dal 31 ottobre 2008) il termine per la stipula della specifica intesa tra Stato
e regioni (province autonome), cui è subordinato il finanziamento integrativo al
Ssn a carico del bilancio dello Stato, previo raggiungimento dei programmati
obiettivi di riorganizzazione delle strutture sanitarie e di contenimento dei
costi del relativo settore. La stessa intesa dovrà, pure, confermare, per il
2010 e 2011, le anticipazioni a titolo di premialità in favore delle regioni
adempienti. Da segnalare, anche, lo spostamento, sempre al 31 luglio 2009, del
termine ultimo di stipula dell'intesa, pena l'intervento del Welfare e
dell'Economia, per la fissazione di standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi, utili a garantire uniformità su tutto il territorio
nazionale dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. La disposizione
prevede, in caso di mancata intesa entro il termine sovra citato, comunque il
mantenimento nella misura del 7% dello standard dimensionale del disavanzo
sanitario strutturale rispetto al finanziamento ordinario e alle entrate
regionali, al cui raggiungimento scatta obbligatoriamente la sottoscrizione dei
piani di rientro. Si introducono, anche, nuovi adempimenti regionali: la
trasmissione entro il 30 settembre 2009, e comunque con cadenza annuale, di un
provvedimento ricognitivo delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli
essenziali di assistenza, con indicazione della specifica fonte di finanziamento
non a carico del Ssn e l'accertamento della qualità delle procedure
amministrativo-contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti
aziendali, previa fissazione di criteri con decreto del Welfare, sentite le
regioni, da emanarsi entro il 31 ottobre prossimo. Da segnalare, infine, l'ististuzione,
presso l'Economia, di un fondo di 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno
2009, (alimentato da un contributo annuo fisso) a favore dell' Ospedale
pediatrico Bambino Gesù.
Scambi informativi
(art. 15, co. 1). Per stanare eventuali
imbroglioni, dal 1° gennaio 2010, tutte le pubbliche amministrazioni, a partire
da quella Finanziaria, saranno tenute a fornire all'Inps tutti i dati sui
titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali e rispettivi coniugi e
familiari.
Sfratti sospesi
(art. 23, co. 1). Sfratti sospesi per
altri 6 mesi: e cioè, fino al 31 dicembre 2009.
Società pubbliche
(art. 19). Anche loro sono soggette
alle norme che impongono divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.
Dovranno, poi, adeguare le politiche di personale alle disposizioni vigenti per
le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri
contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per
consulenze. Prevista, pure, che la delibera di autorizzazione all'assunzione di
nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali deve essere trasmessa alla
sezione competente della Corte dei conti. Inoltre, in luogo della riduzione dei
componenti degli organi societari delle società controllate da amministrazioni
pubbliche, previste dalla Finanziaria per il 2008, si prevede che l'organo di
amministrazione, previa delibera dell'assemblea dei soci, possa attribuire
deleghe operative al presidente, nonché delegare proprie attribuzioni a un solo
componente, determinando in concreto il contenuto delle deleghe e i relativi
compensi.
Svalutazione
fiscale dei crediti in sofferenza (art.
7). Si inserisce nel testo dell'articolo 106 del Tuir, il comma 3-bis, relativo
alla deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per
rischi su crediti degli enti creditizi e finanziari di cui al Dlgs 87/1992. In
particolare, per talune categorie di crediti segnatamente individuati e concessi
a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2009 (dal 2010 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno
solare), le modifiche introdotte dispongono, l'aumento della misura percentuale
della svalutazione fiscalmente deducibile e degli accantonamenti per rischi su
crediti dallo 0,30% allo 0,50% e la riduzione, da diciotto a nove, del numero di
periodi di imposta nei quali è possibile portare in deduzione l'importo delle
svalutazioni che eccedono i limiti annuali di deduzione. Si chiarisce, poi, che
i crediti per i quali è possibile fruire della svalutazione nella misura dello
0, 50% sono quelli non assistiti da garanzia o misure agevolative prestate dallo
Stato, da enti pubblici da altri enti controllati direttamente o indirettamente
dallo Stato. L'eccedenza della svalutazione di periodo rispetto alla misura
deducibile in ciascun esercizio, formatasi a decorrere dall'esercizio di prima
applicazione delle disposizioni del comma 3-bis, è deducibile in quote costanti
negli esercizi successivi fino al nono esercizio successivo a quello in cui si è
formata. Chiarito, poi, pure, che per il periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente provvedimento la disciplina introdotta con la
norma in commento si applica ai crediti erogati a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto stesso. All'Agenzia delle entrate, infine, i
compiti di controllo mirati alla corretta applicazione delle nuove norme,
prevedendo altresì, per i casi di violazione, l'applicazione di sanzioni nella
misura massima.
Studi economici e
sociali (art. 11). Prevista
un'integrazione dei sistemi informativi dei ministeri dell'Economia e del
Lavoro, allo scopo di costituire un sistema unitario, quale base di riferimento
essenziale per lo svolgimento di studi mirati alla elaborazione di politiche
economiche e sociali. Il processo di integrazione assicurerà, in particolare, il
conseguimento di dati macronumerici. Ma se dovessero entrare in ballo dati
personali, le modalità di utilizzo integrato dei sistemi informativi, nella
parte eventualmente concernente tali dati personali, saranno definite, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali.
Surrogazione mutuo
(art. 2, co. 3). Prevista, a favore dei
clienti, un'ipotesi di risarcimento per il caso in cui la surrogazione del mutuo
non si perfezioni entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte della
banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di
collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione. In questo
caso, la banca cedente è, comunque, tenuta a risarcire il cliente l'1% del
valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la
possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso
il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima. Anche in questo caso
(come nell'ipotesi del tetto allo 0,5% del massimo scoperto) le disposizioni
sono operative dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto di manovra estiva.
Tesoreria statale
(art. 18). Con appositi decreti (non
regolamentari) di via XX Settembre sono fissati criteri, modi e tempi per
l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato per
le società non quotate a totale partecipazione statale, previa garanzia che il
ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di
disponibilità e per effettive esigenze di spesa. Sempre decreti dell'Economia
potranno stabilire che tali società debbano detenere le proprie disponibilità
finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato,
fissando, pure, l'eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla giacenza
affluente su tali conti correnti, per la parte, però, non proveniente dal
bilancio dello Stato.
Visite fiscali (art. 17, co. 23-24). Le pagano le Usl, che avranno per questo scopo un finanziamento ulteriore, considerato come gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale. Torna, poi, di 4 ore la reperibilità a casa del personale pubblico malato: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.