Casella di testo: RASSEGNA STAMPA

 
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GAZZETTINO FISCALE – TRIBUTARIO

RASSEGNA FISCALE

Canone di locazione al riparo dal Fisco

La minaccia dell'applicazione della minimum tax sugli affitti, stabilita nel meccanismo previsto dai co. 341-343 dell'articolo unico della Finanziaria 2005 sembra essersi risvegliata. Al riparo dagli accertamenti fiscali sui canoni di locazione, chi dichiara un canone pari ad almeno il 10% del valore catastale. Per la determinazione del valore catastale, però, il sistema di calcolo è molto complicato. Agli effetti dell'imposta di registro, nel calcolo dell'imponibile, era stata introdotta una modifica che aveva portato da 100 a 120 il moltiplicatore catastale della rendita aggiornata. Per imposte dirette e Ici, invece, nulla è cambiato. Pertanto nel confronto da fare fra canone di mercato e 10% del valore catastale, per il registro, il secondo importo risulterà grave; maggiore del 20%, rispetto allo stesso confronto fatto ai fini delle imposte dirette. Fra i due dati, Irpef e Registro, vi sono dunque notevoli incongruenze. In caso di incongruenze, poi, il Fisco dovrebbe fare riferimento alle stime elaborate dall'Osservatorio sul mercato immobiliare dell'agenzia del Territorio e il cui uso è obbligatorio per l'agenzia delle Entrate ai fini dei controlli. C'è anche da dire che il 10% del valore catastale, considerato come importo minimo su cui versare le imposte indirette e dirette, appare eccessivo rispetto agli affitti reali. (Il Fisco va all'attacco dei canoni i locazione, in Il Sole 24 Ore, 30/06/2009, p. 33)

 

SULLA PRESUNZIONE DEL REDDITO NON RILEVANO LE DIFFERENZE

Dalla manovra estiva arriva una stretta sui paradisi, una super black list al servizio della presunzione di evasione delle attività detenute in paradisi fiscali in violazione delle norme valutarie. Non solo, l'unione dei territori inclusi in due distinti decreti ministeriali che allarga a dismisura l'ambito operativo della disposizione contenuta nell'art. 12 della manovra estiva chiamando in causa territori e stati ben noti agli investitori italiani quali Svizzera, Monaco, Lussemburgo, Emirati Arabi. La stretta sui paradisi fiscali anticipa misure di rimpatrio agevolato di capitali da più parti auspicate e mai smentite definitivamente. Nel dettaglio, per contrastare in modo ancora più efficace il trasferimento e la detenzione di capitale all'estero in violazione delle disposizioni sull'antiriciclaggio, il decreto prevede la presunzione relativa in base alla quale si presumono costituite con redditi non dichiarati gli investimenti e le attività finanziarie detenute in paradisi fiscali e per tali violazioni, viene previsto il raddoppio delle sanzioni di cui al D.Lgs n. 471/97. Il ministero, per individuare i territori considerati paradisi fiscali ha, in passato, emanato due liste: 1) la black list per la residenza delle persone fisiche; 2) la black list per le Cfc. L'aver accorpato le due black list rende del tutto irrilevanti le distinzioni soprattutto perché la disposizione di cui all'art. 12 del decreto, fa riferimento a persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate. (Paradisi con una super black list, in Italia Oggi, 30/06/2009, p. 27)

 

DETASSAZIONE DAL 2010 

Le disposizioni in materia di Tremonti-ter, con l'art. 5, co. 1, ultimo periodo, affermano che l'esclusione dalla tassazione del reddito di impresa decorre dal periodo di imposta 2010. La stesura definitiva della disposizione conferma la natura chirurgica degli investimenti che sono agevolati mediante l'esclusione dal reddito di impresa in quanto l'agevolazione varata attraverso il DL. di venerdì scorso riguarda soltanto gli investimenti in macchinari ed apparecchiature fatti dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e sino al 30 giugno 2010. Poiché la norma parla di decorrenza, non si può escludere che il beneficio rappresentato dalla detassazione possa essere ripartito su più periodi d'imposta. Dalla formulazione della norma si intuisce che gli investimenti realizzati entro il 2009 potranno avere un beneficio ai fini della detassazione, in prima battuta, nel modello Unico 2011, modello nel quale si sommerà il bonus relativo agli investimenti realizzati sino al 30 giugno 2010 data di termine dell'agevolazione. In definitiva nessun beneficio fiscale si avrà nel periodo d'imposta 2009, in tale periodo, rileveranno esclusivamente gli investimenti e i conseguenti ammortamenti. (La Tremonti-ter scatta dal 2010, in Italia Oggi, 30/06/2009, p. 28)

 

SANZIONI PESANTI SUI CREDITI INESISTENTI 

Per effetto dell'esclusione della possibilità di definizione agevolata, in base a quanto previsto dal decreto legge approvato venerdì dal consiglio dei ministri, la nuova sanzione per l'indebita compensazione di crediti inesistenti diventa molto più pesante della precedente. L'art. 27, co. 18 D.L. 185/2008, come noto, ha introdotto una specifica sanzione per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute. La disposizione prevede che la violazione sia punita con la sanzione dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi e, quindi, con una sanzione pecuniaria identica a quella prevista per l'ipotesi di dichiarazione infedele. La nuova sanzione è applicabile alle violazioni commesse a partire dal 29 novembre 2008, data di entrata in vigore del dl 185. L'art. 10, co. 8 del recente decreto dispone che per le sanzioni previste nel co. 18 dell'art. 27 del dl n. 185/2009 in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dall'articolo 16, comma 3 e 17, co. 2 del D.Lgs 472/97. (Ora la sanzione diventa pesante, in Italia Oggi, 30/06/2009, p. 29)

 

SULLE COMPENSAZIONI, PROBLEMI PER LE PMI 

Le piccole e medie imprese potrebbero incontrare non poche difficoltà dal blocco della compensazione orizzontale dei crediti Iva superiori a 10mila euro. Imprese e lavoratori autonomi, soggetti agli studi di settore e con volume d'affari non superiore a 516mila euro, si trovano di fronte alla questione già per il versamento del prossimo 6 luglio per il pagamento di imposte e contributi a saldo per il 2008 e in acconto per il 2009. I citati soggetti per pagare queste imposte non possono, almeno per il momento, utilizzare il credito Iva del 2008 ancora disponibile, per la parte eccedente tale importo. Infatti, non essendo diversamente specificato, la norma è entrata in vigore il 1° luglio, giorno dell'annunciata pubblicazione della manovra d'estate sulla Gazzetta Ufficiale. Da ciò se ne desume che la restrizione della compensazione è valida già per i versamenti tramite modello F24 in scadenza lunedì prossimo. La nuova procedura prevede che il credito Iva annuale, per importi superiori a 10mila euro, possa essere utilizzato in compensazione solo dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione Iva: sarà quindi necessario aspettare fino al 16 ottobre e procurarsi, tra l'altro, il necessario visto di conformità. (Appuntamento al buio sulle compensazioni Iva, in Il Sole 24 Ore, 02/07/2009, p. 5)

 

GERICO, PER ALCUNI SETTORI NON ESCLUSO L'AUMENTO

Importante indicazione è arrivata ieri alla Commissione Finanze della Camera dei deputati dal sottosegretario all'Economia, Daniele Folgora, in risposta a un'interrogazione. Nessuno dei correttivi anticrisi per gli studi di settore comporterà maggiori ricavi o compensi per i contribuenti. Diverso è, invece, il discorso per i 69 studi revisionati per il 2008, dove l'adeguamento è stato fatto aggiornando la situazione ai dati più recenti. Infatti, mentre prima della revisione questi studi facevano riferimento a dati del periodo 2002-2003, dopo il lavoro degli esperti, si è passati a dati del periodo d'imposta 2006. E' quindi possibile che i 69 studi approvati con i decreti del 23 dicembre 2008, al fine di essere maggiormente rappresentativi della realtà economica di riferimento, presentino risultati stimati in termini di ricavi o compensi diversi da quelli relativi fino agli studi in vigore all'annualità precedente. La conclusione dell'agenzia è che non sia possibile fare un paragone tra i risultati ante e post revisione, tenendo conto anche del fatto che sul risultato finale operano, in ogni caso, i correttivi previsti dalla revisione congiunturale straordinaria effettuata nei primi mesi di quest'anno. (Gerico non esclude gli aumenti, in Il Sole 24 Ore, 02/07/2009, p. 28

 

SUI PARADISI FISCALI, REGOLE ANTIRICICLAGGIO

Gli intermediari saranno tenuti a segnalare le operazioni sospette compiute con questi paesi e la presunzione introdotta allarga il campo delle possibili operazioni sospette da segnalare. Infatti, l'art. 12 del D.L. n. 78/2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009) laddove presume che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato siano costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione, aumenta i controlli ai fini antiriciclaggio. L'art. 41 del D.Lgs 231/07 attribuisce agli intermediari bancari, finanziari e fiduciari, ai professionisti e agli altri soggetti antiriciclaggio il compito di segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria le cosiddette operazioni sospette di riciclaggio. Il sospetto dovrà essere desunto da caratteristiche, entità e natura dell'operazione nonché da qualsivoglia altra circostanza conosciuta. Potranno essere di supporto gli indici di anomalia di operazioni sospette contenute nelle Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette contenute nel Provvedimento emanato dalla Banca d'Italia il 12 gennaio 2001 e nel Provvedimento dell'Uic del febbraio 2006. 8Fabrizio Vedana, Regole antiriciclaggio sui paradisi, in Italia Oggi, 02/07/2009, p. 23)

 

GERICO 2009 E' RETROATTIVO 

In caso di accertamento su annualità pregresse, se più favorevole al contribuente, potrà essere utilizzato Gerico 2009 senza correttivi. Inoltre, a seguito delle segnalazioni sulla crisi giunte alla Sose, sono emerse nuove criticità su tre comparti di attività economica: lavori di completamento dell'edilizia, installazione di impianti elettrico-sanitari su edifici e servizi alla persona (parrucchieri). Per questi settori e per i relativi studi, tutti revisionati con decorrenza dall'annualità 2008, sarà possibile attestare le situazioni di difficoltà economica mediante la compilazione del quadro note aggiuntive dello studio di settore. Queste, in estrema sintesi, le novità in materia di studi di settore, emerse nel corso di una teleconferenza tenutasi ieri presso la Sose alla presenza dell'amministratore delegato Giampiero Brunello e del direttore del settore accertamento dell'agenzia delle entrate Luigi Magistero. Una nuova circolare interamente dedicata agli studi di settore 2009 è stata annunciata. I controlli effettuati dal fisco sugli scostamenti degli studi di settore saranno guidati da precisi criteri di analisi del rischio di evasione con conseguente suddivisione degli stessi in tre distinte categorie: scostamenti bassi (pericolo di evasione relativo, scostamenti medi (concreto pericolo di evasione) e scostamenti molto alti (rischio di evasione senz'altro fondato). Il livello di scostamento dovrà chiaramente essere valutato non in termini assoluti ma relativi. (Andrea Bongi, Gerico 2009 un utilizzo retroattivo, in Italia Oggi, 02/07/2009, p. 26)

 

LE SOCIETA' DEL GRUPPO FANNO CAPO ALLA CONSOLIDANTE

La proroga dei versamenti per i soggetti che applicano gli studi di settore, analoga a quella messa in campo per consentire la proroga dei versamenti delle imposte nel mese di giugno 2007, ha lasciato immutati gli stessi problemi sorti in passato in relazione all'individuazione dei termini di versamento per le società aderenti al sistema di tassazione dell'Ires su base consolidata nazionale. I chiarimenti giunti con la circolare 41/E del 2007 avevano riguardato esclusivamente i soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, tralasciando l'ipotesi di adesione al consolidato fiscale. Nel sistema di imposizione consolidata gli obblighi di versamento dell'Ires di tutte le società del gruppo fanno capo alla consolidante e comunque i termini di versamento vanno sempre riferiti alla stessa consolidante. Ove nei confronti della consolidante non si applichi la proroga di 20 giorni, anche le consolidate, che in assenza di tassazione di gruppo avrebbero potuto beneficiare di un maggior termine, avranno dovuto anticipare la provvista al fine di consentire alla consolidante il versamento entro il 16 giugno scorso. In quest'ultimo caso, resta ferma, comunque, la possibilità di rinviare il pagamento dell'Ires di gruppo al prossimo 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Diverso è il caso dei versamenti Irap e delle eventuali imposte sostitutive dal momento che le società del gruppo verseranno i tributi in relazione alla situazione individuale di ciascuna di esse. (A. Antonelli, A. Mengozzi, La consolidante detta la proroga, in Il Sole 24 Ore, 01/07/2009, p. 31)

 

SONO RIPORTABILI LE PERDITE DOPO UNA SCISSIONE

Il riporto delle perdite della società scissa conviene bloccato dalla scissione. E' questo il chiarimento che arriva dall'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 168/E di ieri, con la quale viene precisato che la norma antielusiva prevista per le fusioni non è applicabile alle perdite che restano nella disponibilità della società che da corso alla scissione. Questa la linea dettata dall'Agenzia in merito a un interpello di una società che ha effettuato un'operazione di scissione parziale proporzionale, con attribuzione di una parte del proprio patrimonio a una beneficiaria di nuova costituzione. Per quanto concerne la società scissa l'Agenzia evidenzia che i limiti al riporto delle perdite previsti in caso di fusione si applicano esclusivamente alle compensazioni effettuate dalla società incorporante o risultante dalla fusione, con riferimento alle perdite conseguite da tutte le società partecipanti all'operazione. L'art. 173 del Tuir, poi, nell'estendere la disposizione alle scissioni, equipara la posizione della società scissa a quella delle incorporate, con la conseguenza che, letteralmente, nessun vincolo si pone per le società scisse al riporto in proprio di perdite da esse stesse conseguite. (Luca Gaiani, Perdite riportabili dopo una scissione, in Il Sole 24 Ore, 01/07/2009, p. 31)

 

IN COMPENSAZIONE IL CREDITO IVA    

Per i contribuenti che hanno un credito Iva per il secondo trimestre e possiedono i requisiti per chiedere il rimborso, la possibilità di utilizzare in alternativa, il credito in compensazione. Tutto ciò in base a quanto previsto dalla normativa vigente. Nel momento in cui entrerà in vigore il dl approvato venerdì dal governo, per compensare crediti Iva per importi superiori a 10 mila euro sarà necessario aspettare fino al giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. È questo in estrema sintesi, l'effetto delle modifiche che l'art. 10, co. 1 del D.L. apportata all'art. 17, D.lgs 241/97. E' importante osservare, che, se la nuova disposizione fosse già a regime, il credito del secondo trimestre 2009, da richiedere a rimborso/compensazione con mod. TR entro il 31/7, non potrebbe più essere utilizzato in compensazione già a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, ma solo dal 16/8. (Franco Ricca, Compensazioni Iva ancora libere, in Italia Oggi, 01/07/2009, p. 25)

 

RASSEGNA PREVIDENZIALE

 

IL VIA ALLE NUOVE REGOLE PER LE PENSIONI DI ANZIANITA' 

Dal 1° luglio, le nuove regole per andare in pensione di anzianità. Si passa, da 58 anni e 35 anni di contributi (59 per gli autonomi), al sistema delle quote. Dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2010, i lavoratori dipendenti possono andare in pensione solo se rispettano "quota 95" - la somma tra età anagrafica e contributi del lavoratore. Per gli autonomi, invece, la quota è fissata a 96. Dipendenti pubblici e privati, fino al 31 dicembre 2010, potranno andare in pensione con 35 anni di contributi e 60 di età o, in alternativa, con 36 di versamenti e non meno di 59 anni. La quota è destinata a salire a 96 negli anni 2011 e 2012. Dal 2013, il terzo e ultimo scatto, con la quota che si assesterà a 97: età minima salirà a 61 anni per chi ha almeno 36 anni di contributi; 62 per chi ha solo 35 anni. Analogo meccanismo è previsto per gli autonomi.(L'anzianità passa dalle quote, in Il Sole 24 Ore, 30/06/2009, p. 35)

 

STILATO L'ELENCO NAZIONALE DEI MEDICI 

Il dm 4 marzo 2009 pubblicato sulla GU n. 146/2009 ha confermato l'avvenuta creazione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro. L'elenco è tenuto presso l'ufficio II della direzione generale della prevenzione sanitaria del ministero del lavoro che ne cura l'aggiornamento effettuando, altresì, verifiche annuali a campione. Scopo dell'istituzione dell'elenco è quello di permettere la conoscenza, costantemente aggiornata, del numero di sanitari che svolgono la funzione di medico competente. L'elenco include tutti i medici competenti, in possesso dei prescritti titoli e requisiti e che sono tenuti a comunicare eventuali successive variazioni. Il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di educazione continua in medicina, ovvero il completo recupero dei crediti mancanti entro l'anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale comporta per l'interessato l'obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante invio della certificazione dell'Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione. (Carla De Lellis, Luoghi di lavoro, verifiche mediche annuali, in Italia Oggi, 30/06/2009, p. 34)

 

REGIONI IN RITARDO PER GLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA 

Per il pagamento degli ammortizzatori sociali in deroga l'Inps stringe i tempi. Migliaia di lavoratori sono in attesa delle indennità: è questo il contenuto della nota interna n. 14651 del 30 giugno dopo che già il 15 giugno l'ente era intervenuto sull'argomento. La Direzione centrale prestazioni dell'Istituto chiama a raccolta le sedi periferiche e lo fa sulla base di alcune considerazioni: 1) necessità di liquidare in tempi brevi le prestazioni a sostegno del reddito; 2) sono reali gli 8 miliardi stanziati dall'accordo del 12 febbraio scorso tra Governo, regioni e Province; 3) manca solo un tassello al pagamento della cassa integrazione in deroga, infatti, è compito delle Regioni dare il via libera alla concessione dell'ammortizzatore in deroga e ad oggi solo poche Regioni hanno sottoscritto la convenzione. L'ente, nel frattempo, ha anticipato alcune mensilità e procederà alla liquidazione delle prestazioni attingendo in via prioritaria ai residui dei decreti di Cigs in deroga degli anni passati, che saranno resi noti il 6 luglio. Superata la fase iniziale e sottoscritte tutte le convenzioni inps-Regioni, prenderà avvio la fase due con una procedura telematica che provvederà a regolare il flusso delle informazioni tra aziende, inps e Regioni. (A. Carli - A. Rossi, Indennità con il contagocce per le inerzie dei governatori, in Il Sole 24 Ore, 02/07/2009, p. 27)

 

SONO ANCORA IMPUGNABILI I CERTIFICATI DI VARIAZIONE   

Risultano ancora impugnabili dinanzi alle direzioni provinciali del lavoro (DPL) i certificati di variazioni Inail. Il ministero del lavoro ha, infatti, deciso di dare un periodo di transizione di 6 mesi, durante il quale le DPL potranno continuare a pronunciarsi sui ricorsi amministrativi, anche in presenza di atti che rivestono una forma diversa dalla diffida purché riferibili a controversie circa la sussistenza dell'obbligo assicurativo (i certificati di variazione Inail). Questo è in estrema sintesi, quanto rende noto l'Inail, attraverso la nota di protocollo 6704/2009 (Daniele Cirioli, Certificati di variazione Inail. Sono ancora impugnabili, in Italia Oggi, 02/07/2009, p. 32)

 

RASSEGNA SOCIETARIA

SCADENZE DIFFERENZIATE

Neanche la sostitutiva dovuta per scioglimento agevolato delle società non operative si sottrae al differimento dei versamenti delle imposte a luglio. In particolare, la disposizione di legge prevede, a seconda che si tratti di società di persone o di capitali, scadenze differenziate. Infatti, le prime, con delibera di liquidazione effettuata entro il 31 maggio 2008 e ultimato la stessa nel 2008 o 2009, ma con il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione con scadenza 2009, avrebbero dovuto versare l'imposta sostitutiva entro il 16 giugno 2009; adesso, per effetto della proroga devono, invece, versarla entro il 16 luglio. Più complesso in tal senso è il discorso per le società di capitali, che devono versare le imposte entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello in cui si è chiuso il periodo di liquidazione. (Sergio Pellegrino, Scadenze differenziate per le società di comodo, in Il Sole 24 Ore, 29/06/2009, p. 3)

 

ESCLUSI DALL'ANTIRICICLAGGIO

Dalla lettura dello schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs 231/07 approvato il 26 giugno 2009 in prima lettura dal CDM emerge che i sindaci di ogni tipologia societaria sono esclusi dagli obblighi antiriciclaggio; gli obblighi di adeguata verifica si applicano sui vecchi clienti al primo contatto utile allo scopo; l'obbligo di identificazione e registrazione del titolare effettivo è confermato. Queste sono solo alcune delle principali novità traibili dallo schema del decreto legislativo sopraindicato. Il citato decreto è in attesa dell'esame delle commissioni parlamentari per i previsti pareri. (Luciano De Angelis, Procedure semplificate per i sindaci delle società, in Italia Oggi, 27/06/2009, p. 33)

 

ISTITUZIONE DI UN'AUTHORITY E OBBLIGO DI FORMAZIONE   

Con l'approvazione della Comunitaria per il 2008, avvenuta il 23 giugno 2009, torna ad essere operativa la direttiva sul controllo legale dei conti, che apporta novità di rilievo per i revisori persone fisiche e società di revisione e non solo; infatti, la direttiva in questione potrebbe apportare modifiche anche al ruolo del collegio sindacale sia perché la maggior parte dei sindaci attualmente riveste al contempo anche il ruolo di revisore sia perché le regole europee potrebbero essere utilizzate anche per restringere il ruolo dei sindaci a favore delle società di revisione. Le novità andranno, in particolare, dalla istituzione di un'Authority per tutti gli iscritti al registro che affiancherà la Consob, all'obbligo di formazione continua per tutti i revisori, dai controlli di qualità a cui periodicamente saranno sottoposti tutti gli iscritti al registro, al recepimento dei principi di revisione internazionali. (Luciano De Angelis, Revisione contabile al restyling, in Italia Oggi, 29/06/2009, p. 8)

 

OBBLIGO DI RADICI PER I PARADISI FISCALI   

Secondo l'Agenzia delle Entrate, al fine di sfuggire alla norma antielusiva, prevista per le società estere partecipate, lo svolgimento di un'attività commerciale e il posizionamento stabile nel territorio ospitante rappresentano aspetti assolutamente centrali al pari della disponibilità di una struttura organizzativa in loco. Lo spartiacque giuridico e fisico al contempo, individuato dall'amministrazione finanziaria,è quello del radicamento, nei confronti del quale la disponibilità di una sede fissa rappresenta esclusivamente un elemento di propedeucità. Si tratta, in sostanza, di una esasperazione della nozione di stabilimento che a ragione di ciò non può essere slegata dall'esercizio effettivo di un'attività economica. Tale connotazione è stata esclusa dall'Agenzia delle Entrate nelle ipotesi che avevano ad oggetto delle società controllate estere, le quali operano in diversi mercati. Il rischio di tale interpretazione è rappresentato dal fatto di rinvenire automaticamente un abuso di libertà di stabilimento ogni qualvolta una società interna costituisce e finanzia una società in un altro stato membro per poter beneficiare così di un regime fiscale più favorevole. A tal proposito la giurisprudenza comunitaria è dell'avviso che la persona fisica o giuridica non può essere privata della possibilità di avvalersi delle disposizioni del Trattato solo perché ha inteso approfittare dei vantaggi offerti dalle norme in vigore nello stato membro diverso da quello in cui risiede. (Sergio Mazzei, Senza radici scatta l'antielusione, in Italia Oggi, 29/06/2009, p. 14)